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Tutela del Lavoro agile: l’Inail fornisce le prime indicazioni operative

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Documenti - Tutela del Lavoro agile: l’Inail fornisce le prime indicazioni operative

7 Novembre 2017

L’Inail, con la circolare n.48 del 2.11.2017, fornisce le prime indicazioni in merito alla nuova modalità  di gestione del personale al di fuori dai locali aziendali: il cosiddetto lavoro agile. Di seguito riportiamo una sintesi della circolare facendo riferimento a fonti dell’Istituto.
Innanzi tutto, l’Inail definisce il lavoro agile come una modalità  flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Per i fini assicurativi e di riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare, l’Inail stabilisce che le lavorazioni eseguite in modalità  di lavoro agile non differiscono da quella normalmente compiuta in ambito aziendale. Da cui deriva che la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
I lavoratori “agili” devono essere assicurati all’Inail applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo, se per lo svolgimento della loro attività  sono esposti alle fonti di rischio fra le quali anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
Per quanto concerne la tutela assicurativa, l’Inail circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere, che viene riconosciuto solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità  del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Relativamente agli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività  lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità  del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività  lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività  prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
In tale quadro, l’Inail stabilisce che per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche si deve fare riferimento all’accordo che istituisce la modalità  di lavoro agile prevista dagli articoli 18 e 19 della legge n. 81/2017.
L’Inail ribadisce che in mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge n. 81/17 comporta che, ai fini
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dell’indennizzabilità  dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività  svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.
A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità  di lavoro agile, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità  di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità  di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III^ del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità  di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
I datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già  assicurato per le specifiche attività  lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità  agile che non determinano una variazione del rischio.
Laddove, viceversa, i datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Inail, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività  in modalità  agile.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità  agile forma oggetto di comunicazione ai sensi di legge.
A partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà  disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità  di lavoro agile.
Le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all’Istituto nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente il trasferimento dei dati contenuti nelle predette comunicazioni; ciò al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità  lavorativa e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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