28 Settembre 2010
Come precedentemente annunciato, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due circolari, la
47/E e la 48/E, nelle quali si specificano, in una le modalità con cui lavoratori dipendenti
potranno recuperare la maggiore IRPEF pagata nel 2008 e 2009 sui compensi per gli
incrementi di produttività assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10%, nella seconda si
forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla detassazione degli straordinari.
Con la Circolare 48/E l’Agenzia delle Entrate prevede che il datore di lavoro debba
indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di
elementi di produttività e redditività per lavoro straordinario assoggettabili a imposta
sostitutiva in tali anni, anche se eventualmente già certificati in base a quanto illustrato nella
risoluzione 83/E del 17 agosto 2010. Con questa determinazione si supera la necessità di
presentare, da parte dei lavoratori, dichiarazioni integrative o istanze di rimborso, ai
fini del rimborso del credito d’imposta.
La stessa Circolare ha chiarito, inoltre, il regime fiscale da applicare alle somme erogate a
seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili da contrattazione di
secondo livello, introdotto in via sperimentale per il triennio 2008-2010 dalla legge n.
247/2007.
Le aziende che si sono viste riconoscere il beneficio dall’INPS, devono restituire ai dipendenti
interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti.
Si ricorda che, in tali casi, le somme restituite dal Sostituto d’imposta ai dipendenti
devono considerarsi redditi di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione
separata come chiarito con la risoluzione n. 136 del 2005 per una ipotesi analoga.
Nel merito, l’Agenzia evidenzia che tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le
somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale,
anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.
La Circolare 47/E, invece, conferma i contenuti della risoluzione 83/E, evidenziando e
sottolineando, che i compensi per lavoro straordinario o supplementare erogati (nelle varie
forme), nel 2009 e nel 2010, sono assoggettabili alla tassazione ridotta se si verifica la
circostanza che la prestazione di lavoro sottostante è correlata a “incrementi di produttività ,
innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa“.
La stessa Circolare demanda al Datore di lavoro il compito di comprovare e “certificare”
il nesso fra lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e
incremento di produttività , con una dichiarazione attestante che la prestazione lavorativa
abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Il Dipartimento Politiche Sociali