9 Agosto 2018
Con il messaggio n.3114 del 7.8.18 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n.104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42 del Dlgs n.151/2001, per alcune casistiche legate a particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, come ad esempio il lavoro a turni e la domenica.
L’INPS afferma la compatibilità dei permessi nel lavoro a turni, quello in cui l’orario operativo può coprire l’intero arco della giornata e la totalità dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno, la domenica e le giornate festive. Per cui il beneficio, di cui alla legge 104, può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso vale per il lavoro notturno a cavallo di due giorni solari: in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno; ovvero il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Per i lavoratori part-time è previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Nel messaggio, che si allega, vengono quindi forniti degli esempi pratici per chiarire meglio la questione e chiarimenti in merito al cumulo tra congedo straordinario e permessi.
Per quanto riguarda i periodi di congedo straordinario, l’INPS precisa che possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Tale evenienza può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (circolare n. 155/2010, par. 2.2).