23 Ottobre 2018
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 78/E del 18.10.2018, stabilisce che non è possibile concedere la tassazione agevolata sul premio di risultato nel caso in cui il risultato conseguito dall’azienda non risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Non è, pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto ma è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Il requisito dell’incrementalità , oltre a dover essere rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso costituisce, per l’Agenzia delle Entrate, una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività .
Nella risoluzione è riportata la valutazione che, nel caso oggetto dell’interpello, “l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016, bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna”.
Tale determinazione comporta che il datore di lavoro e i lavoratori non possono fruire del regime fiscale agevolato in quanto non hanno incrementato gli obiettivi. Anzi nel caso il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale.
Il Dipartimento Politiche Sociali