6 Dicembre 2019
Il 28 novembre scorso, l’Autorità Ì€ di Regolazione dei Trasporti (ART) ha emanato la delibera n. 154/2019 relativa alla conclusione del procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015 in materia di “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”.
In data 26 febbraio e 6 marzo scorso, le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, FIT-CISL e Uiltrasporti hanno inviato all’ART, le proprie osservazioni al documento “Schema di atto di regolazione recante la Revisione della delibera n. 49/2015 e nello specifico, alle misure 16 e 21 dell’allegato A alla Delibera 143/2018 del 20 dicembre 2018, relative rispettivamente agli obiettivi di efficacia ed efficienza che, in caso di cambiamento di gestore del servizio, l’impresa aggiudicataria è tenuta a perseguire nel corso dell’affidamento del contratto di servizio e al trasferimento del personale”.
Diverse osservazioni, inviate e presentate dalle Segreterie Nazionali, in occasione dell’audizione pubblica svoltasi il 14 marzo u.s. presso la sede della stessa Autorità a Torino, sono state recepite anche se non in modo esaustivo, ciò comportando la permanenza di alcuni aspetti che possono lasciare spazio a criticità interpretative.
In merito alla misura 21 Trasferimento del personale/Clausola Sociale:
– si riconosce all’ente affidante il compito di definire la disciplina sulla clausola sociale tenendo conto dell’assimilabilità dei servizi oggetto diaffidamento con quelli afferenti al contratto di servizio vigente; nel caso in cui il volume dei servizi oggetto di affidamento sia inferiore rispetto a quello oggetto del contratto di servizio vigente, tale disciplina è definita tenendo conto dell’effettivo fabbisogno organizzativo di personale che il nuovo servizio richiede. In tale condizione, la novità proposta e recepita dall’Autorità , che non era presente sul testo di proposta di revisione, è il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL.
– si riconosce all’ente affidante il compito di prevedere, nella documentazione di gara, l’obbligo che il personale già operante alle dipendenze delgestore uscente sia assorbito senza soluzione di continuità nell’organico dell’impresa aggiudicataria e di individuare il personale da trasferire, previa consultazione del gestore uscente e delle organizzazioni sindacaliterritorialmente competenti firmatarie del contratto collettivo nazionale di settore interessato;
– la disciplina della clausola sociale deve essere riportata nel contratto di servizio sottoscritto con l’impresa aggiudicataria, che specifica altresì i diritti egli obblighi relativi al personale trasferito dal gestore uscente;
– la documentazione di gara e il contratto di servizio devonoprevedereche l’inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contrattorileva come causa di risoluzione del rapporto, nonché apposite e congrue penali e clausole risolutive;
– in merito agli obblighi, in capo all’impresa aggiudicataria, sulle condizioni normative, giuridiche ed economiche da applicare, la delibera, senza riportarle esplicitamente, ma recependo quanto da noi proposto, rimanda al rispetto delle regole generalipreviste dal comma 7, dell’art. 48 delD.L. 50/2017e s.m.i., secondo il quale l’impresa aggiudicataria deve rispettare e applicare, le condizioni normative, giuridiche ed economiche, comprese le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto, risultanti dal contratto nazionale di settore e dal contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di stipula del contratto di servizio, (come previsto dall’art.3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE), ovvero, fino alla data di risoluzione o scadenza del contratto collettivo vigente di secondo livello o dell’entrata in vigore o applicazione di altro contratto collettivo aziendale.
Per quanto riguarda la misura 16, relativa agli obiettivi di efficacia ed efficienza, le Segreterie Nazionali avevano segnalato l’opportunità dell’inserimento, tra gli obiettivi che l’impresa aggiudicataria è tenuta a perseguire nel corso dell’affidamento del contratto di servizio, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza preventiva dell’utenza, del personale impiegato a bordo e dei mezzi di trasporto. Tale aspetto non ha trovato alcun tipo di accoglimento da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Con tale delibera l’Autorità approva l’atto di regolazione ridefinendo i criteri di assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale svolto su strada e su ferrovia ai quali, gli enti affidanti, devono attenersi secondo quanto dettato dal D.L. 50 art. 48 e s.m.i.
L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione della stessa delibera sostituendo integralmente la delibera 49/2015 che continuerà a trovare applicazione nelle procedure di assegnazione già avviate.
Nell’invito a prendere visione delle importanti novità intervenute con tale atto, ricordiamo la fondamentale importanza di attenzionare che tali norme vengano recepite in fase di predisposizione dei bandi da parte degli enti affidanti.
In allegato:
– la comparazione degli atti regolatori tra la delibera 143/2018 (proposta di revisione delibera 49/2015) e le nostre proposte recepite dalla delibera 154/2019 (revisione delibera 49/2015);
– il testo della delibera 154/2019;
– l’atto di regolazione, allegato A) della delibera 154/2019, di revisione delibera 49/2015.