9 Aprile 2020
Alle causali già riconosciute per accedere al Fondo (rif. circ. n.25/2029, 53/2019 e circ. n. 9/2020), si aggiunge quella denominata “emergenza COVID 19 Nazionale” (Art. 19 DL. n.18/2020) che prevede un iter più snello, sia in merito alla procedura sindacale sia per tempi e modalità di presentazione della domanda.
Nello specifico le novità più rilevanti sono:
â–ª per il 2020, la misura massima mensile dell’assegno ordinario è pari a 998,18 euro per retribuzioni
lorde uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro per retribuzioni lorde superiori a 2.159,48;
â–ª l’assegno ordinario attivato con la causale “emergenza COVID-19 Nazionale” – per i periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020, avrà una durata massima di 9 settimane consecutive e comunque
fino al mese di agosto 2020;
â–ª le procedure sindacali di consultazione, informazione ed esame congiunto devono essere svolti
anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
â–ª le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
â–ª non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
le aziende sono esonerate dal versamento del predetto contributo addizionale;
â–ª le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate
d’ufficio per i periodi corrispondenti. In allegato il testo completo dell’aggiornamento