22 Gennaio 2021
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza e degli effetti pandemici che stanno continuando ad interessare anche le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico, pur non avendo trovato al momento soluzione la vertenza per il rinnovo del CCNL, le Segreterie Nazionali hanno ritenuto indispensabile riattivare la Task Force Nazionale, istituita il 26 febbraio 2020 per la gestione dell’emergenza epidemiologica, al fine di prorogare le tutele individuate nell’ambito della stessa e che hanno perso efficacia il 31 dicembre 2020.
In data odierna si è riunita la Task Force ed in tale contesto le Segreterie Nazionali FIT-CISL, Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno siglato con le Associazioni Datoriali Agens, Asstra e Anav un verbale di riunione con il quale, in ragione della prosecuzione dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, disposta dal DL n. 2/2021, si prorogano fino a tale data gli effetti e le previsioni di alcune disposizioni contenute nei precedenti verbali siglati nell’ambito della stessa Task Force.
Nello specifico il verbale di riunione prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 delle seguenti disposizioni:
CONGEDO PARENTALE
· La riduzione del termine di preavviso per richiedere periodi di Congedo Parentale, rispettivamente pari a 2 giorni per i servizi extra urbani e a 3 giorni per i servizi urbani (art. w 33, punto 3, lett. e) dell’A.N. 28.11.2015);
ASSENZE PER QUARANTENA E RICOVERO PER MALATTIA COVID-19
· Le assenze dal lavoro derivanti da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e i periodi di ricovero ospedaliero del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19, debitamente certificato all’azienda, non saranno computati ai fini del calcolo del comporto di malattia;
SMART WORKING
· La riconferma della regolamentazione dello smart working come già definito dal verbale di riunione del 18 maggio 2020.
LAVORATORI IMMUNODEPRESSI
In merito alle misure previste per i lavoratori affetti da patologie immunodepressive e/o da gravi patologie oncologiche, o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, equiparato al ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, non sarà computato ai fini del calcolo del
comporto di malattia a condizione che il lavoratore produca all’azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni.
In allegato il verbale di riunione ed il relativo comunicato unitario da divulgare nei luoghi di lavoro.