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DL Sostegni (DL n. 41/21) – Norme di interesse Area Contrattuale Mobilità  TPL

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Documenti - DL Sostegni (DL n. 41/21) – Norme di interesse Area Contrattuale Mobilità  TPL

31 Marzo 2021

Il 26 marzo scorso è entrato in vigore il D.L. n. 41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni, che prevede Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (GU Serie Generale n. 70 del 22-03-2021).

Il Decreto introduce alcuni importanti interventi che hanno rilevanza anche per le materie di competenza del Dipartimento Mobilità TPL, con la presente si intende approfondire tali materie anche a quanto già evidenziato dal Centro Studi Fit attraverso la comunicazione con protocollo n. US_AF_97-2021.

Entrando nello specifico

Trasporto Pubblico Locale

(art. 29)

La dotazione del fondo, istituito dall’art 200 del D.L. n. 34/20 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari e destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste a tutela dei pendolari, relative al rimborso degli abbonamenti è incrementata di 800 milioni di euro per l’anno 2021.

Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, subita dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, dalla gestione governativa della ferrovia circumetnea, dalla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, dalla gestione governativa

navigazione laghi e dagli enti affidanti nel caso di contratti di servizio gross cost, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell’applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate rispetto alla media dei ricavi tariffari, relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

Le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi e ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all’art. 200, comma 2, del D.L. n. 34/20, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/20.

Tali risorse possono essere utilizzate anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell’anno 2021, per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale. Detti finanziamenti saranno previsti nel caso in cui i predetti servizi, nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19, abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM attualmente in vigore anche tenuto conto della programmazione ed erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Trasporto pubblico non di linea

Misure a tutela delle persone con disabilità: Buoni viaggio (comma 3 art. 34)

Il fondo istituito dall’articolo 200-bis del Decreto Rilancio (come modificato dall’art 90 del D.L. agosto convertito in L. n. 126/2020, che ha aumento la consistenza del fondo stesso da 5 a 35 milioni di euro per il 2020), finalizzato alla concessione di bonus per il taxi o le auto a noleggio, viene incrementato con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Il buono è destinato a persone, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno. L’importo del buono è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20.00 euro per ciascun viaggio. I buoni viaggio non sono cedibili, possono essere utilizzati per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. L’individuazione esatta dei beneficiari del buono per il trasporto tramite taxi ed NCC è di competenza dei comuni, che dovranno però garantire una corsia prioritaria alle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando chi non ha usufruito di altre misure di sostegno pubblico.

Impianti di Trasporto a Fune

Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze un Fondo di 700 milioni per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni a vocazione montana, appartenenti a comprensori sciistici.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 30 gg dall’ entrata in vigore del decreto, tra le regioni e le province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nel anno 2019 nei comuni classificati dall’ Istat nelle categorie turistiche E “Comuni con vocazione montana” ed H “ Comuni a vocazione montane e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica” appartenenti a comprensori sciistici.

Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall’emanazione del decreto ministeriale destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, di cui una quota non inferiore al 70% ai Comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019. Pertanto potranno fruire di dette risorse le aziende di trasporto a fune.

Fondo Bilaterale di Solidarietà TPL

Nuove disposizioni in materia di assegno ordinario (art. 8)

Il Decreto prevede ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario) con causale COVID –19, erogabili anche dai Fondi Bilaterali di Solidarietà.

In sostanza, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda al Fondo Bilaterale di Solidarietà del Trasporto Pubblico gestito dall’INPS, per i lavoratori in forza al 22 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto), per i trattamenti di assegno ordinario per una durata massima di 28 settimane, utilizzabili tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Come chiarito dal messaggio INPS n. 1297/2021, il nuovo periodo di 28 settimane è integralmente aggiuntivo al periodo di 12 settimane previsto dalla legge di bilancio. Pertanto i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane dal 1° gennaio 2021, di cui le prime 12, previste dalla legge di bilancio 2021, devono essere utilizzate entro il 30 giugno 2021, mentre le 28 introdotte dal Decreto Sostegni devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti di assegno ordinario non è dovuto alcun contributo addizionale a carico delle aziende.

Rimangono confermate le modalità facilitate di accesso alle prestazioni, nello specifico:

  1. Procedure sindacali limitate allo svolgimento dell’esame congiunto: ricevuta la comunicazione da parte dell’azienda le O.O.S.S. dovranno richiedere entro 5 giorni lo svolgimento dell’esame congiunto che dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta (lett. art. 3 all. 5 dell’A.N. 28.11.2015). Si ricorda che l’esito dell’esame congiunto non deve essere necessariamente positivo per consentire all’azienda di procedere con l’invio della domanda al Fondo;
  2. Confermata la possibilità di pagamento diretto da parte Fondo Bilaterale/INPS senza la necessità per le aziende di dimostrare la propria situazione patrimoniale;
  3. Confermato l’anticipo del 40% (introdotto dal D.L. Rilancio) a carico del Fondo Bilaterale/INPS. L’azienda che voglia richiederlo dovrà trasmettere la domanda entro il 15° giorno dall’inizio della sospensione con i dati che consentiranno il pagamento dell’anticipo;
  4. l’INPS, in seguito all’approvazione delle domande da parte del Comitato amministratore del Fondo, autorizza le stesse e ne dispone l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate entro 15 giorni;
  5. l’azienda invia all’INPS entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione, tutti i dati necessari per il saldo;
  6. l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati;
  7. L’accesso alle prestazioni è previsto anche oltre i tetti aziendali regolamentati dall’accordo di funzionamento del Fondo (pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente).


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