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L’INPS detta le norme applicative per il Fondo di sostegno al reddito dei Ferrovieri

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Documenti - L’INPS detta le norme applicative per il Fondo di sostegno al reddito dei Ferrovieri

11 Gennaio 2016

L’Inps ha pubblicato la circolare n.208/2015 con la quale regola le prestazioni erogate dal Fondo per
il perseguimento di politiche attive e a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle
Società  del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Decreto n. 86984 del 9 gennaio 2015). Il Fondo ha
lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Società  del Gruppo FSI, interventi di politiche
attive del lavoro, di sostegno al reddito per l’accompagnamento a pensione, coinvolti in processi di
ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione, di trasformazione di attività  o di lavoro,
in continuità  con le finalità  indicate nella legge n.92/2012 coerentemente con quanto previsto dal
Dlgs n.148/2015.
Il Fondo provvede all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni
dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività  lavorativa. In questi casi l’assegno
ordinario copre l’80% della prestazioni non rese. Nel caso di riqualificazione professionale la
prestazione ordinaria è pari alla retribuzione lorda percepita nei 12 mesi precedenti, all’ingresso nel
Fondo, ridotta delle prestazioni straordinarie, trasferte, una tantum, premi di produttività , e non ha
un tetto come la cassa integrazione. Le prestazioni ordinarie possono essere corrisposte per un
massimo di 18 mesi e sono sempre coperte dalla contribuzione correlata.
Sempre a seguito di accordi sindacali aziendali\territoriali, può accedere alla prestazione
straordinaria il personale dipendente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione
aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento
pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza (Fondo speciale FS,
AGO o Marittimi) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di
lavoro, ovvero ingresso nel Fondo.
Il valore della prestazione straordinaria, erogata in forma rateale per tredici mensilità , è pari
all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente
percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione
calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. C’è anche la
possibilità  di richiedere la prestazione in un’unica soluzione. Tale opportunità  prevede che il valore
dell’assegno sia pari al 60% del valore totale delle prestazioni e non è previsto il versamento della
contribuzione correlata.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la
maturazione dei requisiti di età  e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a
pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale
obbligatoria. Gli assegni straordinari sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e
autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti
da attività  lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività  in concorrenza con il datore
di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. La cumulabilità  con prestazioni di lavoro
dipendente o autonomo presso Imprese non in concorrenza è condizionata da alcune limitazioni
nonché dall’obbligo di comunicazione preventiva al Comitato Amministratore.
La circolare INPS prevede la riattivazione del prelievo del contributo ordinario dello 0,20% (di cui
due terzi a carico di Ferrovie e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali. Il contributo è dovuto da tutti i dipendenti del Gruppo FSI assunti con contratto
a tempo indeterminato.
La decorrenza del contributo è retroattiva e parte da marzo 2015: ciò significa che dovranno essere
recuperati gli arretrati. FS Holding ha informato che per quanto riguarda le modalità  di il recupero
degli arretrati dovuti dai lavoratori e per il versamento delle quote mensili, che diventeranno
operative con la mensilità  di febbraio 2016, saranno forniti ulteriori chiarimenti con successiva
comunicazione.
La Segreteria Nazionale

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