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IL RIPOSO e LE FERIE Regolamento, Contratto e Normativa per il Personale Navigante

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Documenti - IL RIPOSO e LE FERIE Regolamento, Contratto e Normativa per il Personale Navigante

13 Aprile 2016

IL RIPOSO e LE FERIE
Regolamento, Contratto e Normativa
Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un numero elevato di comunicati e richieste di chiarimento su Riposi e Ferie, con questo comunicato cerchiamo di illustrarvi le linee guida che li determinano.
Scopo del riposo, da sempre considerato sacro in molte culture, è recuperare le energie spese nello svolgimento delle attività  lavorative. Per il Personale Navigante, ma non solo, il riposo è complemento dell’attività  professionale e deve essere utilizzato, oltre che per le esigenze famigliari e sociali, anche per iniziare l’attività  lavorativa libero da fatica. Tre diverse fonti disciplinano il “riposo”: il Regolamento di Impiego, la Legge, il CCNL.
Il Regolamento di impiego
Il Regolamento 83/2014 stabilisce quelli che sono i parametri relativi alla sicurezza delle operazioni di trasporto pubblico passeggeri, al netto delle considerazioni relative agli aspetti del FRMS, ancora lungi ad essere attuati dagli Operatori italiani. Il Regolamento infatti si riferisce esclusivamente al riposo minimo per eliminare la fatica operazionale derivata dall’attività  di volo espletata e non tratta alcun aspetto di tipo “sociale” che invece viene incluso nella contrattazione collettiva e nel disposto di legge.
Il Riposo FTL ha lo scopo quindi di assicurare che fra il termine di un impiego ed il successivo, ma anche nel lungo periodo per ciò che attiene la fatica cumulata, il Personale Navigante disponga di tempi minimi di recupero in funzione della tipologia e/o serie di voli che gli sono assegnati.
Il regolamento di impiego non stabilisce una “spettanza” minima mensile ma fissa dei criteri di impiego, e contestualmente di riposo, in sede e fuori sede, a garanzia dell’adeguato livello di sicurezza a favore dell’Utenza.
Un giorno completo di “sosta” durante un turno è considerato “periodo di riposo” ai fini FTL ma NON ai fini del computo della spettanza mensile “Sociale e Contrattuale” a disposizione del Navigante.
Il Regolamento di impiego non tratta l’argomento “ferie”.
La Legge
A livello europeo, le spettanze in termini di ferie e riposi del Personale Navigante impiegato del trasporto pubblico passeggeri per mezzo aereo sono state stabilite dalla Circolare CE 79/2000, recepita dallo Stato italiano con il Dlgs 185/2005. Il Dlgs stabilisce la spettanza di ferie annuali in 28 giorni e che il numero dei riposi annuali sia pari ad almeno 96, con un minimo nel mese di 7. Il totale dei giorni di “non impiego” nell’anno è quindi pari a:
96 + 28 = 124 festività  comprese.
I giorni di ferie, come anche i riposi, debbono avere il requisito della notifica preventiva in turno. Devono essere NOTIFICATI ed essere EFFETTIVAMENTE nella completa disponibilità  del PN per il dovuto ed incondizionato godimento.
La legge non si pronuncia sui criteri di “assorbibilità ” fra ferie e riposi né, tantomeno, criteri di “movibilità ” di questi ultimi. La legge tratta l’aspetto sociale del riposo e delle ferie, ossia del tempo a disposizione del lavoratore per curare i propri interessi e per il proprio nucleo famigliare.
Il numero delle giornate libere da impegni per il Personale Navigante è superiore a quello di altre categorie di lavoratori in quanto sono considerati anche i periodi di riposo “pre- duty”, durante i quali il PN DEVEutilizzare il riposo a disposizione in vista della futura prestazione lavorativa e non può considerare questo
periodo nella sua incondizionata disponibilità .
Il CCNL
Il CCNL garantisce al PN una spettanza trimestrale di 30 giorni di riposo, di cui almeno 8 nel mese, ed
un massimo di 4 “movibili” in operativo.
Contrariamente a quanto recentemente diffuso, il Riposo Movibile (RMM) non è una novità  del
“famigerato” CCNL o del precedente CCL Alitalia CAI firmato da “sindacati compiacenti” ma è uno
strumento già  attivo e presente nel Contratto Alitalia Piloti LAI fin dal 1989: “solo” da 27 anni!
Vista la particolare attualità  e particolarità  dell’argomento, tratteremo gli aspetti del RMM a parte. La
spettanza delle ferie è fissata in 30 giorni l’anno.
Le giornate festive e le festività  nazionali sono comprese nel computo delle ferie e dei riposi.
Altro elemento presente da decenni nei contratti del gruppo Alitalia è l’assorbimento delle giornate di
riposo, nella misura di 1 a 3, in presenza di ferie.
Il riposo “matura” in funzione dell’attività  lavorativa svolta, nella misura che deriva dal CCNL: 1 giorno
di riposo ogni due giorni di impiego (nel mese 20 sono i giorni di “impiego” e 10 sono quelli di “riposo”).
Le ferie, secondo il nostro contratto, “coprono” anche i giorni di riposo.
Questo fa sì che la spettanza annuale dei riposi scenda da un teorico computo di 120 giorni ad un effettivo
totale di 110 giorni (3 giorni di ferie, 1 riposo “assorbito”; 30 giorni di ferie, 10 riposi assorbiti). Nel caso
in cui si possa usufruire di 30 giorni di ferie all’interno di un mese calendariale, in quel mese non saranno
maturati riposi. I riposi che rimangono nell’anno sarebbero 110.
110 giorni di riposo sommati a 30 giorni di ferie totalizzano 140 giorni di non impiego annuale; questo
valore è più alto di quanto stabilito dal disposto di legge che si è visto corrispondere ad un totale di 124
giorni.
Quanto sopra descritto è la fotografia asettica di ciò che regolamenta i suddetti istituti.

Dipartimento nazionale FIT-CISL
Personale Navigante

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