12 Ottobre 2021
Il 2 ottobre scorso è entrata in vigore la legge (L. n. 133/21) che ha convertito modificazioni il D.L. n. 111/21 (c.d. Decreto Green Pass), recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
La legge in oggetto, attraverso lo specifico allegato, integrando l’art. 2 del D.L. n.111/21, per quanto riguarda le materie di interesse del Dipartimento Mobilità/TPL, oltre a riconfermare le norme di utilizzo dei mezzi di trasporto, integra le precedenti disposizioni includendo anche le modalità di trasporto attraverso gli impianti a fune, prevedendo l’obbligo del possesso della certificazione verde anche per accedere alle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
L’obbligo non riguarda i bambini fino a 12 anni né le persone che, per motivi di salute, non possono vaccinarsi, ma in tal caso dovranno richiedere il certificato di esenzione dalla vaccinazione.
In sostanza rimane escluso l’obbligo del possesso del Green Pass per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale, per l’uso degli autobus a lunga percorrenza per collegamenti fino a due regioni, degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, e ai mezzi di trasporto pubblico non di linea (taxi- ncc).