30 Dicembre 2021
In seguito alla proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili il 27 dicembre scorso ha emanato la circolare n. 39841 che, sostituendo integralmente la precedente n. 24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla n. 25080 del 03 agosto 2021, proroga ulteriormente i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma.
Patenti
Per quanto riguarda le patenti per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità delle patenti è prorogata come di seguito indicato:
SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA PROROGATA |
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1°febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1°giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è prorogata come di seguito indicato:
SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA PROROGATA |
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31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022 | 29 giugno 2022 |
Carta di qualificazione del conducente
Per quanto riguarda la Cara di qualificazione del conducente (CQC), per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità degli stessi documenti (CQC) è prorogata come di seguito indicato:
SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA PROROGATA |
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1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1°giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è prorogata come di seguito indicato:
SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA PROROGATA |
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31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022 | 29 giugno 2022 |
Attestazioni sanitarie
Gli attestati sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare mezzi adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino a 90°giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi ad oggi fino al29 giugno 2022.
Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60°anno di età successivamente al 31 gennaio 2020 mezzi adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare e della tabella del MIMS di sintesi delle diverse proroghe in allegato.