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Ordinanza Ministeriale – aggiornamento Allegato 14 – materie d’interesse Mobilità TPL

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Documenti - Ordinanza Ministeriale – aggiornamento Allegato 14 – materie d’interesse Mobilità TPL

15 Novembre 2021

L’11 novembre scorso il Ministro della Salute ed il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, hanno adottato l’ordinanza con la quale viene aggiornato e sostituito il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», di cui all’allegato 14 del DPCM 2 marzo 2021 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 nonché il relativo allegato. 1, comma 14, D.L. n. 33/20 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/20.

“L’allegato 14” aveva recepito per intero i contenuti dell’accordo sottoscritto il 20 marzo 2021 tra diverse Associazioni Datoriali rappresentative dei settori dei trasporti, tra cui Asstra, Agens e Anav, e le Organizzazioni Sindacali FIT-CISL, Filt Cgil e Uiltrasporti, tra le finalità che avevano portato alla sottoscrizione del citato accordo vi erano le misure volte a contenere il propagarsi del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro dei trasporti. L’evolversi della situazione epidemiologica ha fatto sì che, attraverso un confronto tra le parti firmatarie del citato accordo con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il contenuto dell’all. 14 venisse rivisto e aggiornato, anche in funzione della precedente emanazione dell’all. 15 (relativo al rispetto delle norme anti COVID-19 riferite all’utenza e di esclusiva competenza del MIMS), per meglio adattarlo alle esigenze di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro dei settori del trasporto.

L’ordinanza dei Ministri competenti non fa che recepire i risultati di detto confronto che adeguano l’allegato 14 alla situazione attuale.

Di seguito si evidenzino esclusivamente le materie contenute nel nuovo testo di interesse del Dipartimento Mobilità TPL. 

Norme comuni in merito al controllo utenza Green Pass, laddove prevista, titoli di viaggio e prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale

Il controllo della Certificazione verde (Green Pass), per i servizi per i quali è richiesto obbligatoriamente, deve essere svolto preferibilmente prima della salita sui mezzi di trasporto da parte di apposito personale individuato dall’azienda secondo la propria organizzazione.

Le attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale sono da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l’attività di controllo potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.

Il controllo del rispetto delle norme di comportamento da parte dei passeggeri di regola non viene svolto dal personale aziendale.

Specifiche per il settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome

L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

È prevista la necessità di adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri nonché di consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. Diversamente, la possibilità di utilizzare la porta in prossimità del conducente deve essere necessariamente accompagnata dall’installazione di un apposito separatore protettivo dell’area di guida.

Il graduale riavvio delle attività di bigliettazione e controllo a bordo, deve essere svolto in condizioni di sicurezza, garantendo al personale preposto la dotazione di mascherine chirurgiche o con più alto livello di protezione (FFP2) e dotazione di soluzione idroalcolica per la frequente igienizzazione delle mani.

Data la forte diversità di situazioni in cui il TPL si trova ad operare, si raccomanda un confronto preventivo nell’ambito del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020 successivamente aggiornato il 6 aprile 2021, sull’organizzazione dei controlli nelle tratte a maggiore affluenza di viaggiatori.

Servizi di trasporto non di linea (taxi-ncc)

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare. Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero.

Le presenti disposizioni, per quanto possibile, si applicano anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.

In allegato l’ordinanza 

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