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Accordo con Mercitalia Rail

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Documenti - Accordo con Mercitalia Rail

24 Luglio 2017

Nel pomeriggio di ieri 20 luglio 2017 si è concluso con la sottoscrizione del verbale di accordo
con Mercitalia Rail S.r.l. il confronto sulla verifica relativa all’applicazione della normativa
contrattuale del Personale Mobile convenuta il 16 dicembre 2016.
Nell’ambito degli incontri iniziati il 13 febbraio u.s. gli approfondimenti e le verifiche
effettuate hanno consentito di giungere a delle soluzioni condivise sulle tre macro questioni che
sono stato oggetto di confronto tra le parti, ovvero:
· Servizi con RFR con durata dell’assenza dalla residenza superiore a 24 ore;
· Flessibilità  in gestione operativa;
· Fruizione del pasto.
Su questi tre punti sono state chiarite le modalità  applicative, anche in considerazione della
particolare tipologia del trasporto merci e della produzione di MIR, ponendo un limite oggettivo
alle flessibilità  che si determinano in gestione fissandole nel numero massimo mensile di 10 (totali
tra programmate e in gestione) aumentando l’indennità  prevista in caso di mancata
riprogrammazione della pausa per la refezione in caso di ritardo del treno. In ogni caso è
confermata l’opzione volontaria del lavoratore come previsto dal contratto.
In merito alle flessibilità  non esigibili, come nel caso del 2° e 3° RFR diurno e del 7° RFR, è
stata confermata la necessità  della contrattazione territoriale e si è concordato solo l’introduzione o
l’aumento di specifiche indennità .
L’accordo prevede:
· Per i servizi con RFR con durata dell’assenza dalla residenza >24 ore con servizio di
ritorno non caratterizzato da esclusiva attività  di condotta:
L’intesa tende a salvaguardare nella fase di programmazione quanto previsto alla lettera r) del
punto 2.7.5 dell’articolo 13 del CA FS, ribadendo anche che il servizio di ritorno, a seguito di
RFR, debba prevedere l’effettuazione di un treno con partenza prevista da uno degli impianti
della stessa località  di servizio sede del RFR e che la cui destinazione realizzi le condizioni
per consentire il rientro “verso” l’impianto di residenza del personale.
Qualora non sia possibile la realizzazione del servizio di ritorno con le caratteristiche indicate,
ovvero lo stesso non sia caratterizzato da esclusiva attività  di condotta, la stessa potrà  essere
preceduta e/o seguita da:
§ attività  di viaggi fuori servizio;
§ spostamenti di servizio;
§ attività  di condotta di treni di locomotive isolate da utilizzare o utilizzate per
l’effettuazione del proprio treno;
solo se funzionali all’effettuazione di un treno che realizzi la condizione del rientro il prima
possibile “verso” l’impianto di residenza: in tali casi la somma delle ore di condotta effettiva
programmata e delle attività  accessorie/complementari correlate, dovrà  essere prevalente
rispetto al nastro lavorativo graficato dal turno per il servizio di ritorno, rispetto alle
restanti ore di lavoro per attività  non di condotta.
In ogni caso avvenuto il rientro in residenza del personale, allo stesso non dovranno essere
programmate e richieste attività  lavorative non strettamente collegate al treno effettuato
(attività  di riserva, traghettamento).
· Applicazioni delle flessibilità  in gestione operativa;
In riferimento a quanto emerso nell’ambito del confronto, relativamente alle caratteristiche del
trasporto merci e del mercato che influenzano l’offerta commerciale di MIR che ha come
conseguenza la riprogrammazione mensile dei turni del personale che sono interessati in
gestione da soppressioni e variazioni di servizio, l’intesa raggiunta consente l’utilizzo delle sole
flessibilità  rese esigibili dal CA FS, fatta esclusione per le 14 ore di riposo giornaliero, anche in
gestione operativa prevedendo:
§ L’introduzione di un limite pro-capite mensile di 10 di servizi con flessibilità 
effettuabili nel mese come risultante della somma dei servizi con flessibilità  effettuati e
previste dal proprio turno (Modulo TV2) e/o di quelli eventualmente riprogrammati e
assegnati in gestione operativa (totale tra le flessibilità  programmate e quelle in
gestione).
Tale limite è finalizzato a contenere per tutto il personale gli eventi mese dei servizi
effettuati con flessibilità  esigibili, limite che non era previsto da contratto né per il
personale inserito in turno né per il personale senza turno assegnato.
§ il rispetto dei limiti orari, numerici settimanali e mensili previsti dal CCNL
Mobilità /Area AF e dal CA FS, e delle norme che regolano le variazioni del servizio
(Circolare TV.32.1/1065 del 3.08.1981) a seguito dell’assegnazione al personale di
servizi con flessibilità  esigibili riprogrammati in gestione operativa;
§ l’introduzione di un termine di preavviso che, determini in ogni caso che i servizi
elaborati in regime di flessibilità  in gestione operativa, dovranno essere comunicati al
personale interessato entro il termine del servizio precedente; è stato previsto anche la
possibilità  di un preavviso inferiore alle 48 ore dall’inizio del servizio. In tale caso al
personale viene riconosciuta di una indennità  aggiuntiva di € 8,00 per ogni evento.
· Fruizione del pasto
Viene confermato l’impianto normativo della lettera w) del punto 2.7.5 dell’art. 13 del CA
FS, prevedendo solo di incrementare da € 7,70 a € 18,00 del compenso forfettario da
riconoscere al personale nei casi previsti al:
§ 2° cpv. relativo alla fase di contrattazione a livello territoriale, solo previa intesa tra le
parti potrà  prevedere di concordare servizi per i quali non sarà  possibile
programmare la pausa per il pasto;
§ 4° cpv. : relativo alla facoltà  del personale di optare tra la riprogrammazione della
pausa, con riposizionamento della stessa all’interno della prestazione lavorativa ma
fuori dalle fasce orarie 11:00 – 15:00 o 18.00 – 22.00, e il riconoscimento del
compenso forfettario di € 18,00.
In ogni caso come OO.SS. abbiamo ribadito la necessità  di salvaguardare la fruizione del
pasto evidenziando nel complessivo di tutti gli aspetti che possono interessare le diverse
tipologie di servizio, precisando che quanto previsto ai restanti cpv. 3° – 4° e 5° della stessa
lettera w) si intende riferito sia ai servizi programmati in A/R sia ai servizi programmati con
RFR.
Inoltre nei casi in cui il servizio non preveda la programmazione della pausa per la refezione
nel grafico e a causa del ritardo non sia possibile fruire del pasto in residenza o nella località 
sede del RFR, resta e spetta al solo personale interessato la facoltà  di richiedere la sosta per
il pasto ovvero di optare per il riconoscimento dell’importo forfettario di € 18,00.
· Flessibilità  da negoziare a livello territoriale
Nell’intesa è stata recepita la disponibilità  del sindacato ad individuare a livello centrale solo la
formulazione di linee guida nazionali che possano favorire la contrattazione territoriale e che
ha determinato solo l’introduzione o l’incremento dei compensi per alcune delle flessibilità  di
competenza del territorio che resta titolare delle trattative inerenti la possibilità  di concordare
o meno le flessibilità  prevista dal CA FS.
Fase negoziale territoriale all’interno della quale verrà  ricondotto anche il confronto sui turni
di servizio e sulla problematica inerente il personale senza turno assegnato, con l’impegno a
definire la progressiva riduzione di agenti privi di turno assegnato, prevedendo l’incremento
progressivo delle giornate degli attuali turni con fasce di utilizzazione.
Roma, 21 luglio 2017
Le Segreterie Nazionali

Per scaricare l’accordo FS-MIR con le OOSS cliccate QUI

Per scaricare l’accordo sui dati di produzione cliccate QUI

Per l’accordo sui servizi Serfer cliccate QUI

Per la nota inviata al Gruppo FS e Mercitalia sulle relazioni industriali cliccate QUI

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