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Accertamento requisito effettiva navigazione per la maturarazione del diritto alla pensione di vecchiaia dei marittimi.

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Documenti - Accertamento requisito effettiva navigazione per la maturarazione del diritto alla pensione di vecchiaia dei marittimi.

17 Aprile 2015

Con il messaggio n. 2409/2015 l’INPS indica le modalità  di accertamento del requisito di almeno 520
settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei
casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di
direttore di macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della
legge 26.07.1984 n. 413.
Al riguardo l’Inps ricorda che l’art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5, del Dpr 157/2013 e
dalla Circolare Inps 86/2014 prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione
anticipata di vecchiaia al compimento del 56° anno di età  fino al 31 dicembre 2015, del 57° anno di
età  fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno di età  a decorrere dal 1° gennaio 2018 (a questi requisiti
vanno comunque aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita), a condizione del possesso di almeno
1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad
attività  di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o
di stazione radiotelegrafica di bordo.
Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il
periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica
deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità  su quanto
dichiarato, utilizzando il modello allegato. Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività  di cui sopra
presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di
lavoro interessati.
Solo in caso di impossibilità  accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta
dichiarazione, quest’ultima dovrà  essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato,
sulla base del modello allegato.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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