Venerdì 29 Marzo 2024 - 07:26

Messaggio INPS congedi straordinari disabilità 

Documenti

Documenti / Messaggio INPS congedi straordinari disabilità 
Documenti - Messaggio INPS congedi straordinari disabilità 

9 Novembre 2018

Vi alleghiamo il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 con il quale l’INPS, fornisce indicazioni in merito ai congedi straordinari fruiti dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità  grave, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018.

Con la sentenza sopra citata è stata dichiarata l’illegittimità  costituzionale dell’articolo 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico), comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità  accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.

L’Inps con il messaggio n. 4074, chiarisce che i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (solo ed esclusivamente questi), fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità  in situazione di gravità  (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo). Ricordiamo che l’art. 24 comma 2 precisa che “le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternita’, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennita’ giornaliera di maternita’ purche’ tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu’ di sessanta giorni.

Dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità  grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.

Il Dipartimento Politiche Sociali

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it