9 Novembre 2018
Vi alleghiamo il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 con il quale l’INPS, fornisce indicazioni in merito ai congedi straordinari fruiti dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018.
Con la sentenza sopra citata è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico), comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
L’Inps con il messaggio n. 4074, chiarisce che i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (solo ed esclusivamente questi), fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo). Ricordiamo che l’art. 24 comma 2 precisa che “le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternita’, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennita’ giornaliera di maternita’ purche’ tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu’ di sessanta giorni.
Dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.
Il Dipartimento Politiche Sociali