9 Gennaio 2013
Le circolari Inps 1 e 2 del 7 gennaio 2013 forniscono precise indicazioni sull’applicazione della legge 28 giugno 2012, n. 92, sulla riforma del mercato del Lavoro, in modo particolare sul trattamento di integrazione salariale di cassa integrazione e mobilità .
Trasporto aereo
La legge in oggetto ha esteso, a partire dal 1 gennaio 2013, il campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria anche a imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti e alle imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Fino al 31 dicembre 2012 tali settori hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente dalle leggi di stabilità .
La legge di riforma ha altresì previsto l’abrogazione, a partire dal 1 gennaio 2013, dell’articolo 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, modificato e integrato da ultimo con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, in base al quale le imprese del trasporto aereo possono usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.
Di conseguenza viene abrogata la durata “speciale” di 48 mesi per la CIGS per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale. Per il personale sospeso, a partire dal 1 gennaio 2013, il decorso dell’integrazione salariale sarà quella prevista in via generale in relazione alle differenti tipologie di causale.
Si precisa comunque che i programmi di CIGS in corso o comunque attivati, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2012, continueranno ad essere disciplinati secondo la vecchia normativa.
Per quanto concerne la mobilità la legge di riforma prevede che dal 1 gennaio 2017 tale indennità venga sostituita dall’Aspi o miniAspi, con un regime transitorio secondo la seguente tabella.
Durante il periodo transitorio resta invariata la disciplina riguardante la modalità di presentazione della domanda (entro 68 giorni), la decorrenza della prestazione, l’importo, la sospensione e la disciplina di incompatibilità , compatibilità e cumulabilità con altri redditi.
Per il settore del trasporto aereo, in virtù delle modifiche già citate, dal 1 gennaio 2013 la durata dell’indennità di mobilità sarà quella prevista dalla riforma secondo la tabella.
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Lavoratori collocati in mobilità |
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Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 |
Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 |
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 |
Dal 1/1/2017 |
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Mobilità |
Mobilità |
Mobilità |
Disoccupazione (AspI) |
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Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
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Centro Nord fino a 39 anni |
12 |
12 |
12 |
12 |
Centro Nord da 40 a 49 anni |
24 |
18 |
12 |
12 |
Centro Nord da 50 anni in su |
36 |
24 |
18 |
12/18 |
Sud fino a 39 anni |
24 |
12 |
12 |
12 |
Sud da 40 a 49 anni |
36 |
24 |
18 |
12 |
Sud da 50 anni in su |
48 |
36 |
24 |
12/18 |
La legge, a partire dal 18 luglio 2012, stabilisce che non deve esser più resa la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) sia per quanto riguarda la CIGS che la mobilità .
In materia di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, la norma prevede che le attività di formazione o di riqualificazione ed offerte di reimpiego debbano svolgersi in luoghi che non distino più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico mediamente in 80 minuti.
Settore portuale
Fino al 31 dicembre 2012, le imprese del settore portuale hanno avuto accesso all’indennità sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità .
L’indennità spetta:
· ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale;
· ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della citata legge n. 84 del 1994.
La prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L’indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità .
Per i periodi di indennità spetta la relativa contribuzione figurativa.
Procedure concorsuali
La legge di riforma introduce due importanti novità alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali.
In primo luogo, sono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”.
A tale riguardo, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in corso di definizione, devono essere individuati i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l’ammissibilità della concessione di integrazione a queste tipologie di impresa.
Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile.
Dipartimento Politiche sociali