Giovedì 28 Marzo 2024 - 19:36

L’INPS chiarisce la modalità  di fruizione dei permessi legge 104 per chi lavora a turno

Documenti

Documenti / L’INPS chiarisce la modalità  di fruizione dei permessi legge 104 per chi lavora a turno
Documenti - L’INPS chiarisce la modalità  di fruizione dei permessi legge 104 per chi lavora a turno

9 Agosto 2018

Con il messaggio n.3114 del 7.8.18 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità  di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n.104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42 del Dlgs n.151/2001, per alcune casistiche legate a particolari modalità  organizzative dell’orario di lavoro, come ad esempio il lavoro a turni e la domenica.

L’INPS afferma la compatibilità  dei permessi nel lavoro a turni, quello in cui l’orario operativo può coprire l’intero arco della giornata e la totalità  dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno, la domenica e le giornate festive. Per cui il beneficio, di cui alla legge 104, può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

Lo stesso vale per il lavoro notturno a cavallo di due giorni solari: in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno; ovvero il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Per i lavoratori part-time è previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività  lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Nel messaggio, che si allega, vengono quindi forniti degli esempi pratici per chiarire meglio la questione e chiarimenti in merito al cumulo tra congedo straordinario e permessi.

Per quanto riguarda i periodi di congedo straordinario, l’INPS precisa che possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità  di ripresa dell’attività  lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Tale evenienza può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (circolare n. 155/2010, par. 2.2).

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it