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L’Inps disciplina la decontribuzione dei premi di risultato

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Documenti - L’Inps disciplina la decontribuzione dei premi di risultato

23 Ottobre 2018

L’Inps, dopo oltre un anno dall’entrata in vigore della norma, con la circolare numero n.104/2018 detta la disciplina di riferimento per l’applicazione della decontribuzione dei premi di produttività  dopo le modifiche apportate dalla cosiddetta “manovra bis” del 2017.

La circolare si riferisce alla decontribuzione dei premi e delle somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 per i quali è previsto un abbattimento dell’aliquota IVS (contributi per la pensione) del 20% in favore del datore di lavoro ed una decontribuzione totale in favore del lavoratore su un massimo imponibile di 800 euro annui.

L’agevolazione opera in favore di quei datori di lavoro che assicurino il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro ai sensi di quanto fissato nell’articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, e un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività , redditività , qualità , efficienza e innovazione misurabili e verificabili nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Da tenere presente che la decontribuzione abbatte anche l’aliquota di computo della prestazione pensionistica. Ciò significa che il lavoratore non valorizzerà  sulla quota contributiva della pensione la parte del premio oggetto dell’agevolazione, con ovvie ripercussioni sul calcolo del montante contributivo che determinerà  la sua pensione a regime. Ma non solo: non potrà  essere neanche computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.

Per chiarire il concetto ecco un esempio: su un premio di produttività  di mille euro il datore di lavoro pagherà  una aliquota IVS pari al 3,81% sulla quota sino ad 800 euro (cioè un contributo pari a 30,48 euro) ed il 23,81% sulla quota eccedente, mentre il dipendente pagherà  il contributo del 9,19% solo sulla quota eccedente gli 800 euro. La parte del premio sino ad 800 euro, tuttavia, non sarà  valorizzata ai fini pensionistici.

Da segnalare, inoltre, che il lavoratore non può sottrarsi al beneficio della decontribuzione neanche rinunziando al regime di tassazione agevolata.

L’Istituto specifica, altresì, che il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori (ad esempio associazioni, fondazioni, professionisti) e che i premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità  di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato). Per il conseguimento del beneficio il datore di lavoro deve risultare in possesso dei requisiti di regolarità  contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento ai percettori del premio il beneficio è applicabile a condizione che il limite di reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente quello di percezione del premio, non abbia superato gli 80mila euro. Il tutto ha una decorrenza retroattiva dal 24 Aprile 2017.

Infine, l’Inps ricorda che è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali al momento dell’erogazione del premio siano già  stati depositati con modalità  telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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