Sabato 20 Aprile 2024 - 09:00

Niente agevolazione fiscale se non c’è l’incrementalità  del risultato

Documenti

Documenti / Niente agevolazione fiscale se non c’è l’incrementalità  del risultato
Documenti - Niente agevolazione fiscale se non c’è l’incrementalità  del risultato

23 Ottobre 2018

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 78/E del 18.10.2018, stabilisce che non è possibile concedere la tassazione agevolata sul premio di risultato nel caso in cui il risultato conseguito dall’azienda non risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Non è, pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto ma è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Il requisito dell’incrementalità , oltre a dover essere rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso costituisce, per l’Agenzia delle Entrate, una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità  2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività .

Nella risoluzione è riportata la valutazione che, nel caso oggetto dell’interpello, “l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016, bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna”.

Tale determinazione comporta che il datore di lavoro e i lavoratori non possono fruire del regime fiscale agevolato in quanto non hanno incrementato gli obiettivi. Anzi nel caso il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà  tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale.

Il Dipartimento Politiche Sociali

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it