25 Luglio 2019
La nozione Europea fissata dall’Art.7 della Direttiva 88/2003, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, esplicitata dalla recente sentenza del 17 maggio 2019, n. 13425 della Corte di Cassazione, con la quale si afferma che la retribuzione riconosciuta durante la fruizione delle ferie deve avere il valore di quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente svolto la prestazione lavorativa.
Vi possono essere quindi le condizioni, per richiedere al datore di lavoro eventuali somme dovute e non corrisposte.
Ebbene altresì sottolineare, che ai fini di una valutazione incidente nella propria realtà /Azienda, va analizzato il singolo caso in relazione al comportamento tenuto dal singolo datore di lavoro, nella specifica contrattuale di primo livello (rif. art. 10 CCNL 12 marzo 1980) e nei Contratti di secondo livello rispetto alle voci retributive ivi comprese.
Analisi questa, che può essere apportata esclusivamente dal livello Territoriale.
Nell’attesa di tale verifica, è opportuno proporre al datore di lavoro, apposito “reclamo gerarchico” con il quale si avanza un atto utile anche ai fini di interrompere il termine di prescrizione di un eventuale contenzioso.