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Circ. INPS n.73/2020 – Bonus baby sitting e Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

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Documenti - Circ. INPS n.73/2020 – Bonus baby sitting e Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

30 Luglio 2020

Il Decreto Rilancio, recentemente convertito in legge, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020. Inoltre, con Circolare n. 73/2020 del 17 giugno scorso, l’INPS ha apportato chiarimenti rispetto alla disciplina del bonus riconoscendo anche la possibilità  di richiesta dello stesso in favore dei nonni, zii, o amici, a condizione che non vivano e non siano residenti con il richiedente.

Di seguito si riassumono i contenuti del DL Rilancio e della Circolare INPS n.73/2020.

A chi sono rivolti

I bonus per servizi di baby-sitting e quello per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia sono rivolti ai:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Periodo e condizioni di riconoscimento dei bonus

Il periodo di fruizione delle prestazioni copre l’arco temporale dal 5 marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020.

I bonus possono essere richiesti per l’assistenza di figli minori di 12 anni alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità  (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l.n.104/1992) non si tiene conto del predetto limite d’età .

I bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività  lavorativa. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità  opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività  lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività  lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

I bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità , ferie e congedo parentale.

I bonus spettano in alternativa alla fruizione del congedo parentale Covid: rimane confermata dunque l’incompatibilità  tra i due istituti.

Il Bonus baby-sitting erogato a favore di famigliari.

Il bonus baby sitting non è riconosciuto nel caso in cui siano i familiari a prendersi cura dei minori. Tuttavia, tale divieto vale solo nel caso in cui il familiare sia convivente con il richiedente. Quindi, il bonus può essere richiesto anche per nonni, zii, o amici, a condizione che non vivano e non siano residenti con il nucleo familiare che presenta la domanda.

Importo dei bonus

Il bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro per i dipendenti del settore privato, gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, gli autonomi iscritti e anche non iscritti all’INPS.

Invece, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario e i dipendenti del comparto sicurezza, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo per il nucleo famigliare di 2.000 euro.

In sostanza presenza di più figli di età  inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro/ 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del richiedente per il nucleo familiare.

Incompatibilità  con congedo parentale Covid

I bonus spettano in alternativa alla fruizione del congedo parentale Covid attualmente riconosciuto per un massimo di 30 giorni da fruirsi nel periodo compreso dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Ai fini del riconoscimento dei bonus devono essere tenuti distinti i casi in cui il richiedente, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero oltre 15 giorni.

Solo nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già  fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà  beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità  di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

Nel caso di congedo Covid autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.

Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia

Il bonus baby sitting è erogabile attraverso il Libretto di Famiglia. Il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni.

Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia

In alternativa al bonus per servizi di baby-sitting, da utilizzare mediante il Libretto Famiglia, è possibile optare per una parte o per tutto l’importo spettante, per una somma che verrà  accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Quindi, se il nucleo familiare non è già  percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid), potrà  percepire la somma pari a 1.200 euro ovvero 2.000 euro ( a seconda della categoria di appartenenza), da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l’infanzia nel periodo fino al 31 luglio.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circ. INPS n. 73/2020 in allegato.

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