26 Febbraio 2013
Congedo per i papà
Il padre lavoratore dipendente avrà diritto ad un giorno di astensione obbligatoria entro i cinque mesi di vitadel bambino. Il congedo obbligatorio di paternità è aggiuntivo rispetto a
quello della madre.Inoltre, il lavoratore potrà usufruire di ulteriori due giorni di congedo facoltativo di paternità , utilizzabili anche in modo continuativo, sempre entro i primi cinque mesi di vita del bambino. Nel caso del congedo facoltativo i giorni di assenza sono utilizzabili anche
contemporaneamente al congedo di maternità , ma solo in via sostitutiva e non cumulabile. In tal caso il diritto del padre è condizionato dalla rinuncia della madre di un numero di giorni di congedo di maternità pari a quelli usufruiti dal padre.
Il giorno di congedo obbligatorio si aggiunge a quanto già previsto dall’art. 28 del D.lgs.151/2001 nel caso in cui il bambino sia affidato al padre per morte o grave infermità della madre, abbandono e affidamento esclusivo.
Il congedo di paternità , in entrambe le forme, è fruibile anche dai padri adottivi o affidatari.
Trattamento economico
Ai tre giorni di congedo di paternità , sia obbligatorio che facoltativo, è riconosciuta il 100% della retribuzione che sarà a carico dell’Inps.
Requisiti della domanda
Il lavoratore potrà usufruire dei giorni di congedo di paternità previa comunicazione scritta al datore di lavoro da produrre 15 giorni prima rispetto all’utilizzo e, in relazione alla nascita, facendo riferimento alla data presunta del parto.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre contenente la volontà di non fruire del congedo di maternita’ a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente
riduzione del congedo post-partum. La predetta documentazione dovra’ essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre. Entrambe le forme di congedo a favore dei padri saranno riconosciute per le nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.
Voucher baby sitting La seconda misura introdotta riconosce alla madre lavoratrice la possibilità di utilizzare, voucher spendibili per servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. I voucher sono utilizzabili in sostituzione
del congedo parentale negli undici mesi successivi al termine dell’astensione obbligatoria.
L’importo dei voucher è pari a 300 euro mensili per un massimo di sei mesi in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Tale misura è riconosciuta anche alle lavoratrici part-time in maniera proporzionata all’entità della propria prestazione lavorativa e alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps (es.collaborazioni a progetto) fino ad un massimo di tre mesi come previsto per tale categoria di lavoratrici dalla normativa vigente in materia di congedo parentale.
L’erogazione del contributo è riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili – pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015- sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto, dell’ ordine di priorità nell’assegnazione per le famiglie con dichiarazione Isee
inferiore e, a parità di Isee, secondo l’ordine di presentazione.
L’Inps dovrà tempestivamente emettere i bandi di presentazione delle domande indicando le modalità e i termini entro cui sarà necessario inoltrare on line le richieste di accesso al beneficio.
Potranno fare domanda anche le lavoratrici i cui figli siano gia’ nati e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.