26 Febbraio 2013
La legge di stabilità 2013 ha regolamentato ulteriormente la disciplina dei congedi parentali. In particolare, il comma 339 modifica definitivamente l’articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità , di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, inserendo il comma 1bis in virtù del quale anche le madri ed i padri italiani, come i loro colleghi dell’Unione europea, potranno fruire del congedo parentale ad ore. Questa novità dovrebbe permettere una migliore gestione ed una maggiore flessibilità della
cura del bambino, nonché una condivisione della stessa fra i genitori ed una migliore conciliazione famiglia-lavoro. Per maggior chiarezza, la norma si riferisce ai congedi che spettano a ciascun genitore, lavoratore-dipendente, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di
sei mesi di astensione (continuativo o frazionato), per una durata totale di astensione di entrambi i genitori non superiore a dieci mesi.
Le novità introdotte sono:
· Possibilità di fruizione oraria del congedo parentale.
A partire dal 1 gennaio 2013 tale congedo potrà essere fruito ad ore. Tale diritto sarà
esercitabile solo qualora regolamentato dalla contrattazione collettiva di settore, che
dovrà stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i criteri di calcolo
della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
lavorativa.
· Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro l’intenzione di fruire del periodo
di congedo parentale (con almeno 15 giorni di preavviso) indicando anche l’inizio e la
fine del periodo.
· Durante il periodo di fruizione del congedo parentale, il lavoratore e il datore di lavoro
potranno concordare, se necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa,
osservando quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.