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Mobilità  Tpl – DPCM 11 giugno 2020 Norme di interesse Trasporto pubblico locale

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Documenti - Mobilità  Tpl – DPCM 11 giugno 2020 Norme di interesse Trasporto pubblico locale

18 Giugno 2020

L’11 giungo scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM con il quale sono individuate ulteriori disposizioni attuative del DL 25 n. 19/2020, come convertito in L. n. 27/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del DL 16 n. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e con il quale si autorizza la ripresa di ulteriori attività .

In merito agli aspetti di interesse dell’area contrattuale mobilità  /TPL si evidenziano gli articoli 4 e 8 del DPCM e la modifica delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’allegato 15 dello stesso DPCM, di seguito analizzati.

Comma 1 Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia

La norma coinvolge i servizi automobilistici internazionali, introducendo l’obbligo per chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, ai fini dell’accesso al servizio, di consegnare al vettore all’atto dell’imbarco specifica dichiarazione attestante i motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà  svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà  utilizzato per raggiungere la stessa, nonché il recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Art. 8 Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Si riconferma l’applicazione e l’osservanza di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 da Filt Cgil, FIT-CISL, Uiltrasporti e Associazioni Datoriali di settore, riportato nell’allegato 14 dello stesso DPCM, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 15 che potranno essere modificate o integrate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, previo accordo con i soggetti firmatari, del “Protocollo del 20 marzo 2020 sopra citato.

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19″, di cui all’allegato 15 dello stesso DPCM

A tale proposito il DPCM introduce importanti modifiche “all’allegato tecnico – singole modalità  di trasporto” contenuto nell’allegato 15. Di seguito si riportano esclusivamente le modifiche introdotte;

Settore trasporto pubblico locale, lacuale, lagunare, costiero e ferrovie non interconnesse alla rete nazionale

Sui mezzi di trasporto si riconferma la necessità  di garantire un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati.

Allo stesso tempo:

» si introduce la deroga al rispetto della distanza di un metro, garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, purché sia privilegiato l’allineamento verticale dei passeggeri;

» è possibile l’utilizzazione in verticale delle sedute senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia e l’affiancamento tra due persone;

» il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale;

» sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale, occorre comunque garantire l’alternanza dei posti, salvo l’utilizzo di separatori già  esistenti e/o rimovibili;

» l’applicazione delle misure sopra esposte in quanto compatibili per le metropolitane.

Settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie inclusi i sistemi di trasporto funiviario a fini turistici)

Riconfermando l’importanza della responsabilità  individuale degli utenti come elemento essenziale per dare efficacia alle misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure:

» sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi la limitazione della capienza massima di ogni mezzo, garantendo il distanziamento di un metro;

» è consentita la deroga al distanziamento di un metro purché sia misurata la temperatura ai passeggeri prima dell’accesso e gli stessi rilascino autocertificazione, al momento dell’acquisto dei biglietti, di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi medesimi ed il mezzo di trasporto deve essere costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole.

A tale proposito, in merito al settore delle attività  di trasporto degli impianti a fune si sottolinea e si ricordano le disposizioni contenute nell’Avviso Comune siglato dalle Segreterie Nazionali di Filt Cgil, FIT-CISL, Uiltrasporti e Savt congiuntamente all’Associazione Datoriale nazionale Anef lo scorso 5 giugno.

Per ulteriori approfondimenti, in allegato l’estratto del DPCM e i relativi allegati oggetto dell’analisi su esposta.

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