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Lavoratori Fragili – Trattamento economico/normativo – Interpretazione verbali di accordo Task Force (COVID)

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Documenti - Lavoratori Fragili – Trattamento economico/normativo – Interpretazione verbali di accordo Task Force (COVID)

17 Febbraio 2022

Come noto il D.L. n.18/20 (commi 1 e 2 dell’art. 26) prevedeva che i lavoratori fragili, ossia coloro che fossero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attestasse una condizione di rischio (persone immunodepresse, malate di tumore o soggetti a terapie salvavita), e i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, al fine di contenere il rischio di contagio, dovessero essere impiegati in via prioritaria in smart- working ove possibile. Qualora, per questa stessa tipologia di lavoratori, la prestazione lavorativa non poteva essere svolta in smart working, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero, e non era computabile ai fini della maturazione del comporto relativo alla sola conservazione del posto di lavoro. Tale forma di tutela è stata riconosciuta fino al 31 dicembre 2021.

Per tale periodo, le Segreterie, nell’ambito della Task Force finalizzata a gestire l’emergenza dovuta dagli effetti della pandemia e le relative ricadute sulle lavoratrici e i lavoratori del settore, hanno sottoscritto con le Associazioni Datoriali diversi verbali di accordo prorogati fino alla data del 30 aprile 2021, che hanno ampliato la tutela già prevista dalla legge, prevedendo per i lavoratori fragili la neutralizzazione dei periodi di assenza ai fini del calcolo del comporto di malattia, intendendo questo sia ai fini della conservazione del posto di lavoro sia alla relativa retribuzione essendo, evidentemente, le due cose strettamente correlate e prevedendo come data ultima di detta neutralizzazione il 30 aprile del 2021. L’unica condizione richiesta in capo al lavoratore era quella di produrre all’azienda, per il tramite del medico competente, idonea certificazione medica e apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni.

Purtroppo, ancora oggi, pervengono segnalazioni, da parte delle strutture sindacali territoriali, che evidenziano un’interpretazione difforme da parte delle aziende, dei verbali di accordo sottoscritti: interpretazione delle aziende, supportate, dalle Associazioni Datoriali che le rappresentano e che si sostanzia nel riconoscimento per i periodi di assenza dei lavoratori fragili, nella neutralizzazione del periodo ai soli effetti della conservazione del posto di lavoro e non ai fini della retribuzione.

Per questi motivi le Segreterie Nazionali hanno deciso di inviare unitariamente a tutte le Strutture Regionali/Territoriali, una nota con lo scopo di rendere la corretta interpretazione del tema.

Con l’occasione, sul tema della tutela dei lavoratori fragili, essendo scaduta il 31 dicembre 2021 la forma di tutela prevista dal D.L. n. 18/20, salvo successivi correttivi normativi, si evidenzia quanto segue:

  • il D.L. 221/2021 art. 17 ha previsto per i fragili, fino al 28 febbraio 2022, che la prestazione lavorativa sia normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
    Qualora per la tipologia del lavoro svolto, lo smart working non sia possibile, non è più prevista l’assenza dal lavoro, equiparata al ricovero ospedaliero, e non computata ai fini del periodo di comporto per la conservazione del posto di lavoro, e l’unica forma di tutela è quella ordinaria di malattia che incide sul comporto.
  • La Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto una indennità una tantum ai lavoratori fragili che hanno raggiunto il limite massimo indennizzabile nel 2021. Nello specifico, ai dipendenti del settore privato, destinatari nel 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del DL 18/2020, ossia la possibilità di assentarsi dal lavoro con l’equiparazione a ricovero ospedaliero senza incidenze sul comporto relativo alla conservazione del posto di lavoro, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022. L’indennità è erogata dall’INPS, su domanda, con autocertificazione del possesso dei requisiti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

In allegato la nota unitaria interpretativa

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