29 Aprile 2013
Il 24 aprile si è svolto il previsto incontro con la società Angel Service relativamente all’apertura della procedura di cui alla legge 223/91 scaturita da discutibili scelte poste in essere dalla Committente Trenitalia che, nel corso della vertenza, si è sottratta dal confronto rendendosi inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dal Ccnl della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e dal Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato sottoscritto in pari data.
Dopo una lunga e stressante trattativa caratterizzata da una serie di “stop and go”, si è riusciti, in serata, a sottoscrivere un accordo che scongiura i 70 licenziamenti annunciati.
Attraverso:
· la riorganizzazione del processo produttivo;
· l’implementazione di nuove attività ;
· una gestione razionale delle ferie;
è stato possibile confermare il mantenimento e il consolidamento degli attuali livelli occupazionali e si è salvaguardato il reddito di tutti i lavoratori.
La società Angel Service ha convenuto di applicare il Ccnl della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012.
La nuova organizzazione andrà in vigore solo dal13 maggio 2013 per consentire – nel periodo 2 – 10 maggio 2013 – lo svolgimento degli incontri territoriali volti a verificare le ricadute della nuova organizzazione e per «definire le modalità attuative di carattere organizzativo e logistico».
Si attiva così un corretto flusso dei rapporti di “relazione del lavoro” volto a coinvolgere anche le rappresentanze dei lavoratori nella definizione degli aspetti di competenza.
Con l’accordo in parola viene istituita una provvigione (pari al 17% dell’incasso) per i lavoratori che effettuano la tentata vendita con carrellino mini-bar e viene fissato in € 4,80 il valore del ticket restaurant.
Viene incrementato anche il numero di ticketrestaurant erogati in quanto con l’accordo si è stabilito che per il personale Angel Service si applica la previsione di cui all’art. 51 Ccnl della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e cioé che «il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva almeno pari a 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all’ora reale di arrivo del treno».
A fronte della nuova organizzazione del lavoro è stato definito un premio di produttività (che rientra fra le competenze che beneficiano delle agevolazioni fiscali) che riconosce ai lavoratori che effettuano tutte le prestazioni previste 34 €/mese.
Il Salpas-Orsa, pur avendo partecipato attivamente a tutte le fasi della trattativa, non ha sottoscritto il verbale di accordo e ha giustificato la propria scelta evocando la necessità di adempiere a propri “vincoli statutari”.
Roma, 26 aprile 2013 Le Segreterie Nazionali