22 Dicembre 2010
Oggi si è svolto l’incontro con la Holding e la Direzione Legale durante il quale siamo stati informati di come le Società del Gruppo Fs intendano procedere a valle del disposto della sentenza n. 20074/2010, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Riunite il 23 settembre 2010, in cui si conferma che al lavoratore assunto con Contratto di Formazione e Lavoro (CFL) spettano gli scatti di anzianità maturati nel durante il periodo di formazione che pertanto si sommano a quelli maturati successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per tutti coloro che hanno adito alle vie legali ed hanno in corso le vertenze, le Società del Gruppo Fs si attiveranno per contattare gli avvocati di parte proponendo loro una transazione in via giudiziale che tenga conto sia del quantum spettante al lavoratore che delle spese legali. Coloro che non hanno presentato alcuna richiesta di riconoscimento del diritto dovranno presentare domanda scritta da inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Risorse Umane o Personale e Organizzazione di sede centrale a Roma, di cui vi alleghiamo un fac simile. Non ci sarà alcun automatismo: chi non farà la domanda non otterrà alcun riconoscimento.
Non appena entrate in possesso delle istanze le Società provvederanno a calcolare l’importo spettante ad ogni singolo lavoratore tenendo presente i limiti della prescrizione. Il calcolo sarà fatto tenendo conto solo degli ultimi 5 anni conteggiati a ritroso partendo dalla data di ricevimento della richiesta da parte delle Società . Al fine del computo del periodo da considerare saranno ritenuti validi eventuali atti interruttivi precedentemente inviati, che ne allunghino la durata, a patto che sia certa e riscontrabile la data del loro
inoltro.
Terminate le operazioni di calcolo gli interessati saranno chiamati a firmare una transazione stragiudiziale in sede sindacale che porrà fine al contenzioso. Gli importi saranno quindi accreditati sul primo ruolo paga successivo alla sottoscrizione della transazione. Da questo percorso rimangono esclusi coloro che durante la loro vita lavorativa avevano sottoscritto dei verbali di transazione nei quali era presente la clausola di esplicita e volontaria rinuncia al ricorso a ulteriori azioni legali nei confronti delle Società .
La Segreteria Nazionale