20 Giugno 2022
Il 16 giugno scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 il D.L. n. 68/22, in materia di Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
In generale, il Decreto intervenendo in termini di semplificazione sul sistema infrastrutturale nazionale si pone il fine di migliorarne l’interconnessione, di agevolare il processo di digitalizzazione, nonché di fornire servizi di mobilità più sicuri e sostenibili: vengono introdotte forme di sperimentazione di nuove modalità di mobilità urbana sostenibile, il potenziamento del ruolo dei mobility manager d’area e del trasporto locale, l’aumento della sicurezza stradale, delle metropolitane e degli impianti idrici.
In tale ambito il provvedimento legislativo introduce importanti elementi che incidono sul trasporto pubblico sia dal punto di vista delle risorse sia da quello della sicurezza.
Entrando nello specifico, gli articoli che interessano le materie di pertinenza del Dipartimento Mobilità/TPL sono l’art. 5 Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’impianto funiviario di Savona e l’art.8 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale, di seguito analizzati.
Art. 5 Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’impianto funiviario di Savona
Il provvedimento prevede il ripristino della funzionalità della funivia di Savona “San Giuseppe di Cairo,” preposta al servizio di trasporto di carbone dal porto di Savona, interrottosi in seguito al nubifragio di novembre 2019.
A tale proposito vengono individuate risorse quantificate, per l’anno 2022, nel limite massimo di 700.000 euro e di 5.600.000 euro a decorrere dal 2023.
Nelle more del recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia, ai lavoratori può essere concessa dall’INPS, fino al 31 dicembre 2022, un’ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa (art. 94-bis, comma 1, D.L. n. 18/2020).
Art. 8 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale
L’articolo interviene attribuendo nuove funzionalità all’Osservatorio nazionale dei trasporti, in termini di criteri di erogazione delle risorse destinate al settore e in materia manutentiva al fine di garantire e migliorare i livelli di sicurezza del servizio.
Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (di cui art. 1, comma 300, L. n. 244/2007) cambia nome in Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, e acquisisce nuovi compiti e funzioni relative:
Per lo svolgimento di dette attività, l’Osservatorio si può avvalere del personale della Pubblica Amministrazione, del MIMS e di esperti specializzati, nel numero massimo di 8 unità nel limite massimo di
spesa di 200.000 euro nel 2022 e di 400.000 euro annui a decorrere dal 2023.
Inoltre, per le stesse attività l’Osservatorio può stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, con
l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con le aziende di trasporto pubblico locale e con mobility manager d’area, aziendali e scolastici.
Le attività dell’Osservatorio, già finanziate con risorse del Fondo Nazionale Trasporti (art.16-bis D.L. n. 95/2012 convertito, con L. n. 135/2012), nella misura dello 0,025% (art. 27, comma 2, lettera e-bis D.L. n. 50/2017 convertito dalla L. n. 96/2017), vedono un aumento di finanziamento, sempre con le risorse del Fondo nella misura dello 0,105% dell’ammontare del Fondo stesso, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui (comma 5 art. 8 D.L. n. 68/22).
Risorse
Sul tema risorse, il provvedimento legislativo interviene vincolando lo 0,3% della dotazione del Fondo Nazionale Trasporti (art.16-bis D.L. n. 95/2012 convertito, con L. n. 135/2012), solo per il 2022, 2023 e 2024, per finanziare progetti di sperimentazione di servizi di sharing mobility, individuati con decreti del MIMS, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Per il 2022 la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti (art.16-bis D.L. n. 95/2012 convertito, con L. n. 135/2012), è effettuata nel seguente modo:
a) 4.879.079.381 euro senza l’applicazione di penalità;
b) 75.350.957 euro, in base ai costi standard (art. 1, comma 84, L. n. 147/2013) e ai livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto del MIMS di concerto con il MEF previa intesa in sede di Conferenza unificata;
c) 14.923.662 euro progetti di sperimentazione di servizi di sharing mobility;
d) 5.200.000 euro il finanziamento delle attività dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, sopra descritte.
L’erogazione delle risorse, alle regioni a statuto ordinario, dell’anticipazione relativa al 2022 (art. 27, comma 4, D.L. n.50/2017), da calcolarsi sulle risorse di cui alla precedente lettera a) (4.879.079.381 euro), viene effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2022, per la parte relativa ai pagamenti ancora non effettuati alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 16 giugno 2022.
Manutenzione
Le aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, e quelle che gestiscono le
infrastrutture dedicate, devono trasmettere entro il 30 settembre 2022 e, in seguito mensilmente, all’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché’, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell’attività manutentiva. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell’azienda inadempiente, nonché’ ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Tali eventuali risorse, vengono riassegnate al MIMS e destinate per il 50% alla banca dati dell’Osservatorio e per il restante 50% per il miglioramento dei servizi erogati all’utenza.
Durante l’effettuazione della manutenzione programmata e nelle more della stessa, l’ente concedente o committente può autorizzare l’esercizio del trasporto per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile una sola volta e per non più di ulteriori 6 mesi, sulla base delle indicazioni di una Commissione tecnica indipendente, costituita dallo stesso ente e composta da soggetti di comprovata esperienza in materia, della valutazione dello stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall’intervento e delle valutazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali nonché, ove necessario, del costruttore. Tali disposizioni non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie e degli impianti a fune.
Infine, sempre in materia di risorse, il Decreto autorizzata una spesa di 40 mln. di euro per gli anni 2023, 2024 e di 70 mln. di euro per il 2025 per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché’ per l’acquisto di materiale rotabile.
In attesa della sua conversione in legge e al netto dell’approvazione di eventuali emendamenti, il Decreto è entrato in vigore dalla data della sua pubblicazione, ossia il 16 giugno 2022.
In allegato il testo del Decreto per maggiori approfondimenti.