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Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19.10.21 “Adeguamenti normativi modalità rilascio carte tachigrafiche”

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Documenti - Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19.10.21 “Adeguamenti normativi modalità rilascio carte tachigrafiche”

28 Dicembre 2021

Il 14 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 ottobre u.s. relativo agli adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri.

Ricordiamo che le carte tachigrafiche oggetto del Decreto sono quelle richieste per i servizi regolamentati dal Reg. (CE) n.561/2006, definite dal regolamento (UE) n. 165/2014 e sono suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del conducente, la carta dell’officina, la carta dell’impresa e la carta di controllo.

Il Decreto disciplina gli aspetti organizzativi relativi alle istanze, all’ emissione e ai controlli per il rilascio delle carte tachigrafiche.

Le carte sono rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, e sono emesse dalle Camere di commercio competenti per territorio in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale.

Le domande devono essere presentate attraverso appositi modelli approvati dal Ministero scaricabili dai siti delle Camere di Commercio, competente per territorio rispetto alla residenza del richiedente. Le Camere di Commercio garantiscono l’interoperabilità del sistema delle carte tachigrafiche e forniscono il supporto elettronico e telematico per la registrazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del periodo di validità, il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta inoltre, deve essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta per l’esercizio della sua attività o abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.

L’azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della sua restituzione.

Carta del conducente

Gli aspetti che riguardano da vicino i lavoratori e le lavoratrici del settore sono quelli relativi alla carta del conducente, che è richiesta per la guida di veicoli individuati dal Reg. (CE) n.561/2006, in sostanza per quanto di competenza dell’Area contrattuale Mobilità/TPL, per i veicoli adibiti al trasporto di più di 9 passeggeri, incluso il conducente, in servizio regolare di linea, il cui percorso supera i 50 km.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:a) titolarità di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre;b) non essere titolare di un’altra carta tachigrafica;c) residenza nello Stato italiano;d) per i cittadini stranieri, ai fini della valutazione del requisito della residenza si applica anche il principio della «residenza normale» (il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno); i cittadini extra comunitari devono comprovare il regolare soggiorno in Italia e produrre l’attestato di conducente, di cui al regolamento (CE) 2009/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, quando previsto per l’esercizio del trasporto internazionale.

In fase di primo rilascio la carta del conducente è emessa entro un mese dalla ricezione della domanda, ha un periodo di validità di 5 anni.

Alla ricezione della domanda di modifica o rinnovo della carta, la carta è rilasciata dalla Camera di commercio competente entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifica o rinnovo e di tutta la necessaria documentazione.

La carta del conducente riporta in modo visibile almeno i seguenti dati personali del conducente: il nome e cognome del richiedente, la foto, la data di nascita, il numero della patente di guida posseduta all’atto del rilascio e il codice fiscale.

Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio, presso cui il richiedente ha la propria residenza, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta che avverrà comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi.

Per un maggiore approfondimento in allegato il Decreto.

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