28 Gennaio 2019
Come a tutti ampiamente noto è stato emanato il decreto che istituisce il reddito di cittadinanza e la cosiddetta quota 100. Tenendo presente che un decreto legge per l’ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, e che in sede di conversione potrebbero esserci alcune variazioni illustriamo i punti salienti del provvedimento in materia di pensioni.
Ai fini di correttezza di informazione va ricordato che servono i provvedimenti applicativi che l’Inps, per chiarire alcuni aspetti su come applicare quota 100 a chi entrerà nei Fondi di sostegno al reddito, come quelli presenti nella nostra categoria.
Con l’arrivo della quota 100 quest’anno cambia il mix di combinazioni che consentiranno di andare in pensione per la generalità dei lavoratori: ci saranno tre strade principali per accedere alla pensione, la tradizionale pensione di vecchiaia, la vecchia pensione anticipata, la nuova quota 100, più una serie di scivoli aggiuntivi con alcune penalità . La prima novità è che il decreto legge ha bloccato, fino al 2026, l’adeguamento alla speranza di vita per la pensione anticipata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, ma ha introdotto di nuovo le finestre mobili. La pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni, quindi ricomprende l’incremento dell’aspettativa di vita previsto dalla precedenti norme.
Quota 100
Viene prevista, in via sperimentale per tre anni dal 2019 al 2021, la possibilità di accedere in via anticipata alla pensione con “quota 100”, in presenza dei seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Il requisito di 62 anni non è adeguato agli incrementi per speranza di vita.
La facoltà di pensionamento con “quota 100” è ammessa per gli iscritti: all’assicurazione generale obbligatoria (Fpld, Gestioni lavoratori autonomi, Fondo volo, , …); alle Forme esclusive e sostitutive della stessa (ex Inpdap, ex Ipost, Enpals, ex Fondi speciali (FS), ex Inpdai’¦),alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 legge 335/1995.
Per raggiungere il diritto a pensione con “quota 100”, coloro che siano iscritti a due o più gestioni tra quelle indicate, e non siano già titolari di pensione a carico di tali gestioni, hanno la facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti.
Incumulabilità con redditi da lavoro
La pensione con quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro (dipendente o autonomo) salvo il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Pensione anticipata
Per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 viene anche eliminato l’incremento per variazione dell’aspettativa di vita. I requisiti di pensionamento per l’accesso alla pensione anticipata, a prescindere dall’età ,
che vengono fissati: in 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; in 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, ma viene introdotta una finestra di tre mesi.
Precoci
Per la pensione dei lavoratori precoci con 41 anni di contributi è esclusa l’applicazione dell’incremento dei requisiti per effetto della variazione della speranza di vita previsti per il 2019 (5 mesi) e per il 2021.
Quindi, dal 2019 fino al 31 dicembre 2021 il requisito per pensione precoci viene confermato in 41 anni di contributi, ma viene introdotta una finestra di tre mesi.
Finestre mobili
Vengono reintrodotte le “finestre”, quindi, il pagamento della prima rata di pensione viene differito di 3 mesi dal momento della maturazione dei requisiti anche per tutti coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata tra il 01.01.2019 e il 31.12.2026 compresi i lavoratori precoci.
Fermo restando il requisito per il conseguimento al diritto della pensione, il pagamento della prima rata della medesima se acquisito con “quota 100” è differito secondo le seguenti decorrenze:
Settore privato: 62 anni di età e 38 di contributi maturati entro il 31.12.2018: la pensione decorrerà dal 1/4/2019; 62 anni di età e 38 di contributi maturati dal 1.1.2019 in poi: la pensione decorrerà dopo 3 mesi.
Settore pubblico: 62 anni di età e 38 di contributi entro la data di entrata in vigore del decreto-legge: la pensione decorrerà dal 1.8.2019; 62 anni di età e 38 di contributi dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge: la pensione decorrerà dopo 6 mesi dalla maturazione del diritto.
Il lavoratore del settore pubblico è obbligato, in ogni caso, a presentare la domanda di dimissioni alla pubblica amministrazione con un preavviso di almeno 6 mesi. Viceversa, non si applica alla pensione con quota 100 la norma che prevede il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente pubblico che raggiunga a qualsiasi titolo il diritto a pensione.
Fondi sostegno reddito
Qui il decreto in un comma stabilisce che non possono accedere a “quota 100”: i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno maturato il diritto alla prestazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 legge 92/2012 (cosiddetta isopensione) e ai sensi dell’art. 26 e. 27 comma 5 lett. f) dlgs 148/2015 (assegno straordinario o prestazioni integrative erogati dai fondi bilaterali di solidarietà ).
Per cui chi è già all’interno dei Fondi di solidarietà sarà accompagnato a pensione con i requisiti dell’anticipata o di vecchiaia. Non è ben chiaro cosa accadrà per coloro che hanno già maturato quota 100 ma non i requisiti per vecchiaia o anticipata e non vogliono andare in pensione con quota 100 ma vorrebbero entrare nelle prestazioni straordinarie dei Fondi per andare in pensione con i requisiti pieni. A produrre l’incertezza concorre l’articolo 22 del decreto che introduce una novità .
I Fondi potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito dei lavoratori che raggiungano, nei successivi 3 anni, i requisiti per il pensionamento con “quota 100” (62 anni di età e 38 anni di contributi), nell’ambito di percorsi di ricambio generazionale che garantiscano l’invarianza occupazionale. Per cui previo accordi tra le parti potrebbero far accedere alle prestazioni straordinarie dei Fondi anche chi ha 59 anni di età e 35 di contributi al 31.12.2018 in sostituzione di un pari numero di nuovi assunti.
Quindi da un lato si estende la platea di possibili fruitori del Fondo, anche se a particolari condizioni, ma non si specifica se chi ha già maturato quota 100 può entrare nel Fondo e rimanerci fino a vecchiaia o ai requisiti per l’anticipata. Servirà attendere chiarimenti in merito.
Fondo di solidarietà trasporto aereo
Viene prorogato fino al 31.12.2019 il contributo aggiuntivo di 3 euro sui diritti di imbarco destinato al Fondo di solidarietà del settore volo. Sono abrogate le norme che prevedevano un incremento di 0,32 € del contributo aggiuntivo.
Opzione donna
Viene confermata e ampliata la possibilità di pensionamento anticipato per le donne, scegliendo il calcolo interamente contributivo. Potranno fare domanda tutte le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2018, hanno maturato almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 anni di età se lavoratrici autonome. Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi per variazione della speranza di vita.
Ape sociale
L’Anticipo pensionistico agevolato (Ape sociale) viene prorogato fino al 31 dicembre 2019. Quindi, anche coloro che compiranno 63 anni di età nel 2019, in presenza dei requisiti contributivi e delle condizioni previste dalla legge n. 232/2016 potranno accedere a questa prestazione.
Riscatto contributi
Vengono previste due nuove forme di riscatto dei contributi a favore solo di coloro che non avevano contribuzione prima del 31.12.1995 il cui calcolo di pensione avverrà con il solo sistema contributivo.
In via sperimentale per il periodo 2019-2021 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per invalidità , vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive (ex Fondi speciali, ex Inpdai, ..) ed esclusive (ex Inpdap, ex Ipost,..), alle gestioni dei lavoratori autonomi (commercianti/artigiani/ coltivatori diretti e mezzadri), alla gestione separata e che non siano già titolari di pensione possono riscattare in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, i periodi compresi tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle sopra indicate gestioni assicurative.
Questi periodi non devono essere soggetti a obbligo contributivo e non devono essere già oggetto di contribuzione comunque versata e accreditata (ad esempio figurativa, per altro riscatto, versamenti volontari) presso forme di previdenza obbligatorie.
L’acquisizione successiva di anzianità assicurativa antecedente il 1 gennaio 1996 (ad esempio accredito servizio militare, maternità , ecc.) determina l’annullamento d’ufficio del riscatto e la restituzione dei contributi.
La facoltà di riscatto può essere esercitata: dall’assicurato, da suoi superstiti, da suoi parenti o affini entro il secondo grado. L’onere del riscatto può essere portato in detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% con ripartizione di 5 quote annuali costanti di pari importo nell’anno di pagamento e nei successivi
Per i lavoratori del settore privato, l’onere di riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Il datore di lavoro può dedurre dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l’importo ed esso non concorre alla base imponibile fiscale e contributiva del reddito da lavoro dipendente.
L’altra possibilità di riscatto è prevede la facoltà di riscatto dei corsi universitari di studio per soggetti fino al compimento di 45 anni di età , sempre per i periodi da valutare nel sistema contributivo (cioè successivi al 31.12.1995), anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva (vale a dire per il raggiungimento del solo diritto a pensione e non per incrementare l’importo dell’assegno).
L’onere del riscatto è determinato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione
Al personale della pubblica amministrazione e degli enti pubblici di ricerca ai quali viene liquidata la pensione con “quota 100”, l’indennità di fine servizio comunque denominata viene corrisposta alle scadenze previste dalla legge decorrenti momento in cui il lavoratore ne avrebbe avuto diritto secondo le regole generali di pensionamento di vecchiaia. Ciò significa che il TFR/TFS dei dipendenti pubblici che accedono a “quota 100” potrebbe essere erogato anche fino ad 8 anni dopo la cessazione. Per ovviare a questa evidente penalizzazione, la norma prevede la possibilità , sulla base di apposite certificazioni dell’Inps, che questi lavoratori possano chiedere, nel massimo di 30.000 euro, un anticipo del trattamento di fine servizio tramite finanziamento a banche ed intermediari finanziari che aderiscono ad un accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge, tra il Ministeri del lavoro, dell’Economia, della Pubblica Amministrazione e l’Abi. Ai fini del rimborso del finanziamento, l’Inps trattiene tale importo dall’indennità di fine servizio ed esso non è soggetto a sequestro, pignoramento, esecuzione forzata. Il finanziamento è garantito dalla cessione, automatica nel limite del suo importo, dei crediti derivanti tra trattamento di fine servizio maturato.
Il Dipartimento Politiche Sociali