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Protocollo d’Intesa per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro

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Documenti - Protocollo d’Intesa per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro

29 Luglio 2025

In data 29 luglio 2025, a Roma, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025) e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie.

Il presente Protocollo nasce dalla crescente rilevanza dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro derivanti dall’intensificarsi dei fenomeni emergenziali legati al cambiamento climatico, in particolare l’innalzamento delle temperature e le cosiddette “ondate di calore”. Si inserisce, inoltre, nel contesto del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” del 2 luglio 2025, che promuove buone pratiche per affrontare gli eventi climatici nei contesti lavorativi. Il recente rinnovo del CCNL Mobilità/Area AF del 22.5.2025 ha rafforzato la centralità della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo maggiori protezioni e tutele per i lavoratori.

Con questo Protocollo, le parti intendono individuare misure condivise di prevenzione e protezione per i lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici.

Punti chiave e azioni decise a contrasto del cambiamento climatico per i lavoratori del settore

ferroviario:

1. Monitoraggio costante: Le Società del Gruppo si avvarranno del bollettino ufficiale del Ministero della Salute o di altri strumenti idonei per un monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche, al fine di attivare tempestivamente le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo.

2. Misure in caso di eventi straordinari ed emergenziali: Con l’obiettivo di promuovere azioni adeguate di tutela e migliorare il benessere dei lavoratori, saranno adottate le seguenti misure: o Informazione: Diffusione di raccomandazioni utili per la corretta gestione del rischio derivante da fenomeni emergenziali legati al cambiamento climatico e delle misure da adottare per il contrasto e la mitigazione degli effetti sulla salute e sicurezza, tramite i canali di comunicazione in uso.

o Formazione: Sarà fornita un’adeguata formazione sui rischi connessi al cambiamento climatico, anche nell’ambito delle più ampie iniziative formative e con riferimento alla giornata dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 34, pt. 4, del CCNL Mobilità/Area AF del 22.5.2025, al fine di aumentarne la consapevolezza tra i lavoratori.

o Idratazione e vestiario: Per le attività maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico, sarà garantita la disponibilità di acqua potabile in quantità sufficiente e, ove possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza, l’alleggerimento degli indumenti di lavoro.

o Organizzazione del lavoro: In caso di livello di rischio alto, come identificato dalle Previsioni del Portale Worklimate, con particolare riferimento alle lavorazioni svolte all’aperto (outdoor), sarà possibile rimodulare temporaneamente le attività lavorative, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle Società del Gruppo.

Le indicazioni includono:

  • Limitare le attività non prioritarie all’aperto in orari o giornate con condizioni climatiche più favorevoli.
  • Programmare i lavori che richiedono maggiori sforzi fisici nelle ore più fresche o in giornate con un livello di rischio non alto.
  • Limitare gli interventi durante i periodi più caldi e/o con massimo soleggiamento a quelli di emergenza o non procrastinabili.
  • Evitare lo svolgimento di lavori isolati e promuovere un reciproco controllo tra i lavoratori per l’eventuale insorgenza di sintomi di patologie da calore, attivando il primo soccorso se necessario.
  • Prevedere pause brevi ma frequenti.

3. Misure ulteriori: Le parti potranno definire a livello di singola Società eventuali ulteriori misure specifiche per il contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche.

4. Verifica e valutazione: Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Protocollo per verificarne l’attuazione e valutare possibili ulteriori indicazioni in considerazione dell’intensificarsi dei fenomeni emergenziali legati al cambiamento climatico.

Roma, 29 luglio 2025

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