11 Luglio 2011
Con la circolare 94 del 8 luglio 2011, l’INPS ha fornito nuove disposizioni per il personale dei vettori aerei percettore di sostegno al reddito (CIGS e mobilità ).
E’ stato ribadito l’obbligo della comunicazione preventiva di una nuova attività lavorativa remunerata che, in caso di omissione, porta alla perdita del diritto del trattamento economico dall’inizio della sua concessione.
Il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca, o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità .
Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, si sottolinea che la comunicazione preventiva deve essere presentata:
alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma – Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma – Eur, che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A; all’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia per garantire la corretta esposizione delle giornate/ore integrabili sui files mensili da inoltrare all’INPS.
La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali competenti, come sopra individuate, a mezzo Posta elettronica certificata, oppure con raccomandata R.R., o recandosi presso gli sportelli di Front Office di tali strutture, che rilasciano la ricevuta di protocollo.
La comunicazione inoltrata secondo le modalità di cui al predetto messaggio, è valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione preventiva ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, per la prestazione di CIGS e per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Speciale del Trasporto Aereo.
Per il Personale Navigante è stata stabilita una nuova procedura relativa al rinnovo delle licenze.
I Piloti, entro 30 giorni successivi al rinnovo delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, dovranno presentare un’autocertificazione, nella quale andranno dichiarati tutti i periodi di attività , sia remunerata che non remunerata, finalizzati esclusivamente al mantenimento delle proprie abilitazioni e licenze.
A tale scopo occorre utilizzare il modello “Autocert. rinn. abil. volo COD SR85” reperibile sul sito www.inps.it.
In allegato la circolare INPS ed il modulo per l’autocertificazione.
Roma 11.07.2011
FIT CISL Piloti
Comunicazione
www.fitcisl.org