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Buoni pasto elettronici le novità  riguardano solo la tassazione

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Documenti - Buoni pasto elettronici le novità  riguardano solo la tassazione

7 Luglio 2015

I recenti articoli di stampa sui buoni pasto hanno contribuito a diffondere un allarme tra i lavoratori delle
imprese che hanno sostituito il sistema del ticket cartaceo con quello elettronico. Riteniamo, pertanto,
opportuno riportate una sintesi della normativa sull’utilizzo dei buoni pasto che risale al 2005 e dalla quale si
evince che non viene modificata con il passaggio dal ticket cartaceo a quello elettronico.
Infatti l’unica novità  è quella introdotta da un emendamento alla legge di stabilità  2015 e riguarda solo la
tassazione. Il concetto è meno tasse sui buoni pasto, a patto che siano elettronici. A partire dal primo luglio
aumenta solo il valore esentasse dell’e’ticket che passa così da 5,29 euro a 7 euro. Rimane a 5,29 euro per
quello cartaceo. Ricordiamo che i valori superiori a tali cifre vengono considerati reddito ed assoggettati a
imposizione fiscale e contributiva da parte del datore di lavoro che funge da sostituto di imposta.
Pertanto, le modalità  di utilizzo del ticket sia esso in formato cartaceo o elettronico non cambiano. Di seguito
riportiamo alcuni articoli del DPCM 18 novembre 2005 per ricordare quali sono le già  vigenti regole sull’utilizzo
dei buoni pasto, siano essi cartacei o elettronici.
Come devono essere utilizzati i buoni pasto
Art. 5.
Requisiti dei buoni pasto
1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:
a) consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del
buono pasto;
b) costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei
confronti delle società  di emissione;
c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di
lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il
pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non
subordinato;
d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
2. I buoni pasto devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società  di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro
dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può
essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore».
3. Le società  di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità  del buono
pasto.
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Dove possono essere utilizzati i buoni pasto.
Art. 4.
Requisiti degli esercizi
1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti
attività :
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25
agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed
interaziendali;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi
esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui
titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli
esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia
di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
2. Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel
caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio.
Incertezza normativa
Esiste comunque un incertezza normativa sulla quale sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate faccia
chiarezza, dato che la responsabilità  dei controlli sul corretto utilizzo dei buoni pasto ricade sui datori di lavoro
in quanto esposti alle sanzioni previste per omesse o insufficienti trattenute e versamenti, inesatte
certificazioni uniche e infedele dichiarazione dei sostituti. La criticità  riguarda la distinzione tra ticket
restaurant elettronico e card elettronica fornita per utilizzare la mensa aziendale se il badge da utilizzare è il
medesimo.
Le card elettronica non è assimilabile ai ticket restaurant, ma piuttosto al sistema di mensa aziendale “diffusa”
in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi convenzionati e la somministrazione di alimenti e
bevande avviene previo rilascio della card appositamente codificata con i dati anagrafici del dipendente. La
card impedisce utilizzi impropri o fraudolenti, quali la corresponsione di denaro o di beni o prestazioni diverse
da quelle stabilite nel contratto con gli esercizi convenzionati per il servizio di mensa o sostitutivo. Infatti in
molte imprese fino ad ora con la card si strisciava in mensa e il lavoratore pagava una cifra a integrazione di
quanto versato dall’azienda al gestore della mensa. Ciò non accadeva, invece, quando utilizzava il ticket
restaurant cartaceo presso altri esercizi convenzionati con la società  emettitrice del titolo.
Infatti, i ticket restaurant, in formato cartaceo o elettronico, hanno invece differenti finalità  e criteri
qualificanti e danno maggior libertà  all’utilizzatore potendo essere utilizzati durante la giornata lavorativa,
anche se domenicale o festiva e sono, inoltre, utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale, anche in
esercizi commerciali che escono dal circuito di convenzioni che definiscono il perimetro del servizio di mensa o
sostitutivo della stessa.
Infine, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i buoni pasto spettano anche ai lavoratori
subordinati a tempo parziale, nel caso in cui la modulazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla
pausa pranzo e, per contro, riconosca il diritto alla fruizione di buoni pasto.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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