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Congedo di paternità 

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Documenti - Congedo di paternità 

18 Febbraio 2019

La Legge di Bilancio ha prorogato per il 2019 l’astensione obbligatoria per i lavoratori padri, prevedendo cinque giorni, non più quattro, di congedo anche non continuativi. Devono essere fruiti entro i primi cinque mesi di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia o in Italia. Il diritto vale anche in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale del minore.

Le istruzioni per la domanda sono contenute nel nuovo messaggio INPS n.591/2019 mentre le modalità  di fruizione sono le stesse applicate negli anni scorsi, riepilogate dalla circolare Inps n. 40/2013.

La novità  consiste nella possibilità  di riconoscere al padre, lavoratore dipendente, di fruire di un ulteriore giorno di congedo. Si tratta di un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso.

Infatti, i giorni di congedo possono essere fruiti indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio e contemporaneamente alla fruizione dello stesso da parte della madre.

I giorni di congedo sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativi ai fini previdenziali e non possono essere frazionati ad ore.

Oltre i cinque giorni di congedo obbligatorio, nel 2019 c’è anche la possibilità  di astenersi dal lavoro per un giorno di congedo facoltativo in più, in sostituzione della madre lavoratrice: i giorni fruiti dal padre anticipano, quindi, il termine finale del congedo di maternità  della madre.

Non è preclusa ai genitori, entrambi lavoratori dipendenti, di fruire insieme dei giorni di congedo. Ma deve essere sempre esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali, e solo per la fruizione del giorno di congedo facoltativo, è subordinato al fatto, che la madre rinunci a un giorno di astensione obbligatoria, indipendentemente dalla fine del periodo stesso.

Inoltre, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia.

Per poter fruire dei giorni di congedo obbligatori, nel caso in cui le indennità  siano anticipate dal datore di lavoro, il padre deve comunicare in forma scritta, allo stesso datore di lavoro, le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni- emens.

Invece, nel caso in cui le indennità  siano pagate direttamente dall’Inps, il padre dovrà  presentare domanda direttamente all’istituto.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore dovrà  allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità  a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità . La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

La riduzione andrà  operata, stante la possibilità  di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a soli quattro giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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