28 Agosto 2020
Il 27 agosto scorso la Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato la circolare prot.22916 con la quale vengono coordinati i provvedimenti legislativi finora emanati, in materia di proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità .
Inoltre, con la stessa circolare viene recepita la decisone della Commissione Europea n.5591 del 20 agosto u.s., che ha accolto la richiesta dell’Italia di derogare a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2020/698 in merito alla proroga di validità delle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC).
La circolare sostituisce integralmente la precedente prot. 16356 del 12 giugno 2020.
Di seguito si evidenziano le disposizioni contenute nella circolare che hanno rilevanza per il Dipartimento Mobilità TPL.
PATENTI DI GUIDA
â–ª Patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE:
su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità di tali patenti di guida, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
â–ª Patenti di guida rilasciate in Italia: a tale proposito si distinguono tre fattispecie;
a) con scadenza della validità compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 mantengono la loro validità , per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
b) con scadenza compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
c) con scadenza compresa nel periodo dal 1° settembre 2020 al 30 dicembre 2020 mantengono la loro validità , per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020.
ATTESTAZIONI SANITARIE
Gli attestati sui requisiti fisici e psichici, rilasciati a seguito di visita medica specialistica annuale, anno per anno dopo i 60 e fino ai 68 anni di età , per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (riconfermato dal DL. n.83/2020 per la materia in parola al 31 luglio 2020) e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020.
Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto 60 anni successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
â–ª CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE:
su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità di tali CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza;
â–ª CQC rilasciate in Italia: a tale proposito si distinguono tre fattispecie;
a) con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020 mantengono la loro validità , per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza;
b) con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza;
c) con scadenza il 31 gennaio 2020 mantengono la loro validità , per il solo territorio italiano, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (riconfermato dal DL. n.83/2020 per la materia in parola al 31 luglio 2020) e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020.
In merito alla Carta di Qualificazione del Conducente, come ricorderete il Regolamento Europeo n. 2020/698, aveva previsto la proroga di validità di 7 mesi esclusivamente delle CQC scadute, o in scadenza, tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020. Le proroghe ulteriori sono il risultato dell’azione delle Segreterie Nazionali che, anche congiuntamente alle Associazioni Datoriali, sono intervenute presso gli organi istituzionali Nazionali e Comunitari preposti, al fine di procedere per richiedere un’ulteriore proroga delle scadenze delle CQC.
In allegato la circolare.