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Ammortizzatori sociali in deroga

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Documenti - Ammortizzatori sociali in deroga

15 Gennaio 2014

Il Decreto legge n. 54/2013, convertito dalla 
Legge n. 85/2013, all'articolo 4 comma 2 
prevede che: "Con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto  
con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, acquisito il parere della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento  
e di Bolzano (nonché delle   competenti
Commissioni parlamentari) e sentite le 
parti sociali, sono determinati, nel rispetto 
degli equilibri di bilancio programmati, 
criteri   di concessione degli ammortizzatori 
in deroga alla normativa vigente, con 
particolare riguardo ai termini di presentazione,
a pena di decadenza, delle relative domande,
alle causali di concessione, ai limiti di durata
e reiterazione delle prestazioni anche in relazione 
alla continuazione rispetto ad altre prestazioni 
di sostegno del reddito, alle tipologie di datori 
di lavoro e lavoratori beneficiari". 
 

La bozza di tale decreto interministeriale è stata presentata nell’incontro del 5 dicembre scorso con il Ministro del Lavoro Giovannini e il Sottosegretario Dell’Aringa. Essa prevede una serie di pesanti limitazioni sulla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga tra i quali:

· possono essere concessi o prorogati unicamente a operai, impiegati e quadri;

· requisito di anzianità  presso l’impresa di almeno 12 mesi;

· possono richiedere gli interventi solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile (è imprenditore chi esercita professionalmente una attività  economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi)

· non possono essere concessi in caso di cessazione dell’attività  dell’azienda o parte di essa.

La Cisl è stata molto critica sul testo, ed ha inviato al Ministro ed alle competenti Commissioni parlamentari un documento di osservazioni condiviso con Cgil e Uil.

Relativamente all’articolo 2 la formulazione “può essere concesso o prorogato unicamente a operai, impiegati e quadri” esclude tipologie contrattuali e lavorative già  comprese nell’ambito degli accordi quadro intervenuti negli ambiti regionali. In particolare con tale formulazione sarebbe esclusa la tipologia contrattuali degli apprendisti, quella dei lavoratori a domicilio, quella del lavoro in somministrazione (cosiddetti interinali), dei soci lavoratori di cooperative.

La nostra organizzazione ha richiesto quindi, una formulazione che ricomprenda nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga le diverse tipologie contrattuali e lavorative indicate.

Il requisito dell’anzianità  lavorativa “presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento” è del tutto difforme dalle previsioni relative all’applicazione degli strumenti di carattere ordinario e straordinario. Si chiede quindi di individuare nei 90 giorni l’anzianità  aziendale necessaria per avere accesso al trattamento.

Occorre reinserire tra le causali, per avere accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali e le cessazioni di attività , rispetto alle quali si rende necessaria particolare attenzione con riferimento alle aziende escluse dal campo di applicazione della Cigs.

Relativamente alle tipologie d’impresa l’ambito di applicazione deve prevedere “i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori” superando quindi il riferimento all’articolo 2082 del codice civile.

In nessuna parte della bozza di schema di decreto si fa riferimento al “requisito essenziale dell’accordo sindacale”, nei termini previsti dalle norme, per l’avvio e l’efficacia della procedura.

Ferma restando la necessità  di una riconsiderazione dei periodi massimi contenuti nello schema di Decreto, il riferimento ai costituendi Fondi di Solidarietà  Bilaterali andrebbe eliminato, in virtù della indispensabile fase di start-up necessaria per raggiungere la piena operatività  che, come indicato dal Legislatore della L. 92/12, dovrà  essere accompagnata attraverso l’utilizzo degli Ammortizzatori Sociali in deroga fino al 2016.

In attesa della promulgazione del decreto il Ministero del lavoro ha emanato una nota che, nelle more dell’emanazione dei nuovi criteri per usufruire degli ammortizzatori in deroga, invita Regioni e Province Autonome a concessioni di ammortizzatori in deroga per l’anno 2014 limitate nel tempo e comunque non superiore a 6 mesi.

Si considera dunque legittimo l’utilizzo, in via transitoria, dei criteri decisi nelle singole Regioni per il 2013.

La Nota, in risposta ad una nostra sollecitazione, e viste anche le reazioni negative di parti sociali e Regioni, è molto opportuna perché evita una fase di incertezza in attesa del decreto relativo ai criteri, i cui tempi di emanazione non saranno brevi.

Restano purtroppo al momento irrisolte le questioni relative al finanziamento delle ultime mensilità  del 2013 ed alla insufficienza delle risorse stanziate dalla legge di stabilità  per il 2014.

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

14/1/2014

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