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Osservazioni delibera ART n. 49/2015 ‘“ bandi di gara assegnazione servizi Tpl

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Documenti - Osservazioni delibera ART n. 49/2015 ‘“ bandi di gara assegnazione servizi Tpl

19 Giugno 2019

Nella giornata di ieri le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, FIT-CISL e Uiltrasporti hanno inviato all’ Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART), le proprie osservazioni al documento “Schema di atto di regolazione recante la “Revisione della delibera n. 49/2015 – Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società  in house o da società  con prevalente partecipazione pubblica”.

La delibera in oggetto delinea le linee guida a cui devono attenersi gli enti affidanti nelle procedure di gara per l’affidamento dei servizi e le regole attinenti al trasferimento del personale in caso di cambiamento del gestore. La revisione della stessa delibera, proposta dall’ART, non tiene correttamente conto di quanto stabilito dall’art. 48 del DL n. 50/2017, come modificato dalla L. n. 123/2017, in merito al tema della clausola sociale, che rappresenta una conquista sindacale realizzata a seguito del percorso che ha visto coinvolte le Segreterie Nazionali ed il Ministero dei Trasporti, fino alla definizione dell’accordo del 12 giugno 2017.

Per tali motivi e al fine di rafforzare le norme contenute nel DL n. 50/2017 per promuovere la stabilità  occupazionale e l’applicazione dei contratti collettivi, nelle osservazioni in oggetto le Segreterie Nazionali hanno ribadito alcuni principi fondamentali, di seguito sintetizzati, da applicare nel caso di cambiamento del gestore del servizio, che includono specifici obblighi in capo all’impresa aggiudicataria, in linea con quanto previsto dall’art. 48 del DL n. 50/2017, come modificato dalla L. n. 123/2017:

  • l’obbligatorietà  dell’applicazione di una specifica clausola sociale;
  • l’obbligo di riassorbire, senza soluzione di continuità , tutto il personale del gestore uscente;
  • il rispetto delle condizioni normative, giuridiche ed economiche risultanti dal contratto nazionale di settore e dal contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, comprese le modalità  di gestione del trattamento di fine rapporto, assicurando la parità  di trattamento, la non discriminazione, la certezza della disciplina applicabile e la garanzia per i lavoratori interessati sul trattamento di fine rapporto maturato.

Le osservazioni delle Segreterie Nazionali inviate all’ART, che trovate in allegato, saranno oggetto di specifico confronto in occasione dell’audizione con la stessa autorità  che si svolgerà  il prossimo 14 marzo.

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