27 Ottobre 2010
Comunicato del 21 ottobre 2010
Approvato il Disegno di legge delega
in materia di lavoro.
Dopo un percorso molto travagliato, due anni di iter parlamentare, sette passaggi alla
Camera e un rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, il disegno di
legge delega dal titolo “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di
incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” è stato
approvato in via definitiva diventando così legge dello Stato.
Tra le molteplici novità previste dalla legge, riportiamo un breve sunto delle principali a cui
faremo seguito con degli approfondimenti.
Arbitrato. Il lavoratore dovrà decidere in fase di assunzione, comunque non prima della
conclusione del periodo di prova (dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro se
non è previsto periodo di prova), se ricorrere all’arbitrato in caso di controversie future. Da
queste sono escluse le controversie relative al licenziamento. Seguendo tale intento,
sottoscriverà una clausola compromissoria che, sarà valida per ogni controversia futura ad
esclusione del licenziamento, per il quale rimane la competenza resterà necessario ricorrere
al giudice ordinario.
I controlli del giudice.
Le novità si rivolgono a tre aspetti:
1. rapporto di lavoro; il controllo del giudice, su tutte le clausole generali relative ai
rapporti di lavoro riguarderà solo l’accertamento del presupposto di legittimità e non
potrà essere estesa al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. qualificazione del rapporto di lavoro; il giudice non potrà divergere dalle valutazioni
delle parti rese in fase di certificazione dei contratti di lavoro, ad eccezione dell’ipotesi
di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. licenziamenti; nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice
dovrà tenere conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e
dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, anche delle tipizzazioni di giusta causa e
giustificato motivo presenti nei CCNL e nei contratti di assunzione se stipulati con
assistenza delle Commissioni di certificazione. Inoltre, nel definire le conseguenze da
riconnettere al licenziamento, il giudice dovrà tenere conto di elementi e parametri
fissati dai CCNL e, in ogni caso, dovrà considerare le dimensioni e le condizioni
dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale,
l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche
prima del licenziamento.
Procedura unica per i licenziamenti.
Il Collegato introduce una disciplina unica sull’impugnazione dei licenziamenti per ogni
rapporto di lavoro, inclusi quelli a termine e a progetto. Il licenziamento dovrà essere
impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal momento in cui il lavoratore ha avuto
notizia delle motivazioni. L’impugnazione, per essere efficace, va corredata dal deposito del
ricorso in tribunale, entro 180 giorni o 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo sull’eventuale
tentativo di conciliazione o arbitrato.
Le deleghe al Governo.
Il Collegato riconosce al Governo l’esercizio delle seguenti deleghe:
· riforma della disciplina in tema di lavori usuranti il Governo, avrà tempo 3 mesi, dalla
data di entrata in vigore del provvedimento, per regolamentare e adottare i nuovi
termini per il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti ad attività usuranti;
· riorganizzazione degli enti vigilati dai ministeri del lavoro e salute (entro 12 mesi);
· riordino delle normative su congedi, aspettative e permessi (entro 12 mesi).
Inoltre, è previsto il differimento dei termini delle deleghe (altri 24 mesi) su ammortizzatori
sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e su occupazione
femminile.
Altre novità .
Tra le novità introdotte dal provvedimento si ricordano:
· misure contro il lavoro sommerso e nero (nuova sanzione da 1.500 a 12 mila, più 150
euro per ogni giorno di lavoro nero, per i datori di lavoro che non trasmettono la
comunicazione preventiva di assunzione);
· riformulazione del regime delle sanzioni sull’orario di lavoro;
· trasformazione in reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dai
committenti sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di co.co.co. iscritti alla
gestione separata Inps.
Il Dipartimento politiche sociali