14 Dicembre 2010
Sono due strumenti diversi, previsti dalla legge, che riguardano i lavoratori percettori di sostegno al reddito.
Per quanto concerne la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), l’art. 19, comma 10, Legge n. 2/2009, di conversione al D.L. n.185/2008, stabilisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. La stessa norma precisa che “in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale…“.
Questa previsione normativa si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli del trasporto aereo.
La circolare INPS n. 133 del 22 ottobre 2010 riepiloga le istruzioni in materia di DID. Tra le altre viene specificato che, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per procedure concorsuali con cessazione dell’esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche biennale, devono dichiarare la disponibilità ad accettare, oltre i percorsi formativi, un’offerta di lavoro congruo. Il modello deve essere inviato in azienda che, al termine della procedura sindacale prevista dalla normativa, presenterà all’INPS l’apposito modello di domanda con la dichiarazione di avere raccolto e di custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento.
In caso di rientro in CIGS o mobilità , per effetto della cessazione del rapporto attivato durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, sia nelle ipotesi di contratti a tempo determinato, oppure nei casi determinati da licenziamento per motivi oggettivi in costanza di contratti a tempo indeterminato, si ribadisce che il lavoratore dovrà , al momento del rientro in CIGS o mobilità , ripresentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per attestare il nuovo stato di inoccupazione e riattivare il trattamento precedentemente sospeso per effetto dell’intervenuta attività lavorativa.
Riguardo al “patto di servizio” si ricorda che esso è previsto dal comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 134/2008, convertito in Legge n. 166/2008, ha aggiunto all’art. 1 quinques della L. n. 291/2004, il comma 1 quinques che, ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria anche per il personale dei vettori aerei, prevede l’obbligo per i beneficiari di “sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l’impiego o presso le Agenzie incaricate dal programma di reimpiego”. In tal sensoil patto di servizio si presenta come uno strumento previsto per l’erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro che si completa con la definizione consensuale tra lavoratore e servizio (C.p.I. o Agenzie) delle modalità per la ricerca attiva di una occupazione.
Pertanto, nelle intenzioni del legislatore, sembra che la D.I.D. non escluda il patto di servizio, bensì abbia la funzione di attestare lo status del lavoratore con la duplice finalità di consentire l’accesso alle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS e di usufruire, in base a normative nazionali o regionali, delle azioni e dei servizi che i Centri per l’impiego offrono al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
In merito, la comunicazione del Ministero del Lavoro, del 5 febbraio 2009, rimandava ad un successivo decreto interministeriale le modalità attuative da quanto previsto dalla normativa sulla DID anche ai fini delle procedure previste dal comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 134/2008, convertito in Legge n. 166/2008 (patto di servizio).
In assenza di precise direttive appare utile la circolare Ministero del Lavoro 39 del 19 novembre 2010 che in merito alla decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito stabilisce che “il beneficiario di un qualsiasi trattamento di sostegno del reddito decade dal diritto al beneficio in caso di rifiuto della sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità , nonché, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di:
a) rifiuto di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale;
b) mancata o parziale partecipazione, senza adeguata giustificazione, al percorso di riqualificazione professionale individuato insieme ai servizi competenti;
c) rifiuto di un lavoro congruo ai sensi dell’art. 1-quinquies del D.L. n. 249/2004.”