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Il Regolamento Europeo 1008/2008 e la sua rivisitazione

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Documenti - Il Regolamento Europeo 1008/2008 e la sua rivisitazione

28 Giugno 2017

Il Regolamento Europeo 1008/2008 e la sua rivisitazione

La principale funzione di tale regolamento è quella di stabilire norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nell’Unione Europea, compreso il rilascio delle licenze dei vettori aerei comunitari e la trasparenza dei prezzi.

Tale regolamento è stato il risultato di un lungo processo storico normativo iniziato nel lontano 1987, quando fu introdotto il primo “pacchetto” normativo sull’aviazione, resosi necessario a causa della graduale liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo fra paesi membri europei e diretta conseguenza del “Airline deregulation Act” americano, avvenuto nel 1978. Il secondo pacchetto normativo europeo seguì nel 1990 ed infine il terzo, che fu varato nel 1992, portarono ad una totale liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo europei.

L’erede legale dei tre pacchetti normativi che stabilirono il mercato unico europeo dell’aviazione è proprio il regolamento 1008/2008, definito come il regolamento base organizzatore del mercato interno dell’aviazione civile. I punti chiave riguardano: le licenze di esercizio e contratti di utilizzazioni di vettori aerei, la trasparenza dei prezzi, gli oneri di servizio pubblico e la distribuzione del traffico aereo fra aeroporti.

Nello specifico i criteri per il rilascio e la validità  delle licenze di esercizio delle linee aeree nell’UE hanno subito un’armonizzazione, le condizioni comprendono: il possesso di un certificato di operatore aereo (COA) valido che specifica le attività  che rientrano nella licenza, la proprietà  e il controllo da parte di paesi dell’UE e di loro cittadini, il rispetto di un certo numero di condizioni finanziarie, le regole per la sospensione o il ritiro della licenza. È ammessa la sottoscrizione di contratti di utilizzazione di vettori aerei immatricolati nell’UE, tuttavia la sottoscrizione di tali contratti relativi a vettori aerei di paesi terzi è possibile solo in circostanze speciali, quali ad esempio la soddisfazione di esigenze di capacità  stagionali previa dimostrazione all’autorità  competente che tutti gli standard di sicurezza dell’UE vengano garantiti.

Le linee aeree sono libere di stabilire il prezzo dei loro servizi aerei intracomunitari, il prezzo finale del servizio (con i termini e condizioni del trasporto) deve essere pubblicato comprensivo di tutte le tasse, i diritti aeroportuali e i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della prenotazione. Inoltre, i vettori aerei devono fornire una scomposizione di tutti questi elementi onerosi che compongono il prezzo finale. Sono proibite le discriminazioni di prezzo basate sulla nazionalità  o sul luogo di residenza del cliente, nonché sul luogo di stabilimento dell’agente del vettore aereo o di altro venditore di biglietti e i paesi dell’UE devono garantire il rispetto delle norme relative ai prezzi pena sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive.

Un paese dell’UE può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità  di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso. Nel caso in cui nessun vettore aereo sia interessato a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su una rotta, il paese interessato può limitare l’accesso a tale rotta a un unico vettore aereo per un periodo non superiore a quattro anni e compensarne le perdite di esercizio derivanti dall’onere di servizio pubblico, la determinazione dell’esercente deve essere effettuata tramite gara pubblica a livello comunitario.

Ulteriori prerogative del regolamento stabiliscono che i paesi dell’UE possono regolare la distribuzione del traffico aereo fra aeroporti, purché servano la stessa città  o la stessa conurbazione, siano serviti da adeguate infrastrutture di trasporto e siano collegati fra loro e alla città , che servono da servizi di trasporto pubblico frequenti affidabili ed efficienti, il tutto nel rispetto dei principi di proporzionalità  e trasparenza.

Al fine di preparare l’industria europea ad una crescita nei confronti di una concorrenza globale in continuo aumento, la Commissione Europea ha presentato, a dicembre del 2015, un nuovo strategia per l’aviazione europea. La strategia in questione prevede alcune priorità , per prima cosa si punta ad aumentare la leadership europea nel campo dell’aviazione attraverso la stipula di nuovi accordi con paesi terzi. Altro obbiettivo chiave è il completamento del progetto “cielo unico europeo” atto a superare l’attuale frammentazione dello spazio aereo europeo con conseguenti riduzioni di costi ed emissioni di CO2.

La strategia, inoltre, propone un aggiornamento delle norme di sicurezza dell’UE per il mantenimento di elevati standard di sicurezza e un forte investimento nell’innovazione tecnologica e digitale, a cominciare dalla valorizzazione dei droni.

Come ulteriore piano strategico, la commissione ha annunciato una futura azione di pubblicazione di linee guida interpretative sull’applicazione del regolamento n° 1008/2008 auspicando l’inizio di negoziati effettivi che portino ad una maggior correttezza nella concorrenza e in successione una valutazione legale e normativa ,che durerà  circa due anni (fine 2018), sempre del regolamento n° 1008/2008, supportata da diversi periodi di consultazioni pubbliche attraverso sito internet, questionari e sondaggi , in poche parole un periodo di valutazione e riflessione in vista di un possibile cambiamento delle attuali norme contenute nel regolamento.

DIPARTIMENTI NAZIONALI TRASPORTO AEREO

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