28 Marzo 2013
L’Inps con il messaggio 4678 del 18-03-2013 fornisce chiare indicazioni chiarisce i termini in cui si devono essere perfezionati i requisiti pensionistici per i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali .Atteso che la prestazione dell’indennità di mobilità può essere sospesa nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, si precisa che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria – entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento deve essere verificato tenendo conto della data del 21 gennaio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Pertanto, gli eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità , successivi al 21 gennaio 2013, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono maturare i requisiti per il pensionamento.
Si specifica, inoltre, che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola, posto che la norma di legge in argomento si riferisce ai lavoratori che godono dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 e dunque alla sola indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo, si fa rinvio ai chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013.
Si precisa infine che i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa (per es: accordi aziendali o regionali o comunque locali) sono esclusi dalla presente salvaguardia.