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Organizzazione Sanitaria e Certificazioni Mediche di Idoneità – Le novità  in campo

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Documenti - Organizzazione Sanitaria e Certificazioni Mediche di Idoneità – Le novità  in campo

5 Agosto 2014

ORGANIZZAZIONE SANITARIA
E CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA’
LE NOVITA’ IN CAMPO
Come è noto, dall’8 aprile 2013 sono applicabili in tutto il territorio dell’Unione Europea i Regolamenti (UE) n.1178/2011 e n.290/2012, con i relativi metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance – AMC) ed il materiale guida (Interpretative and Explanatory Materials – IEM) che introducono nuovi requisiti medici per il Personale di Volo e nuove procedure amministrative per le organizzazioni di certificazione (AME, AeMC – vedi di seguito, n.d.r.).
Nello specifico, l’edizione 2 del Regolamento “Organizzazione Sanitaria e Certificazioni Mediche d’Idoneità  per il conseguimento delle Licenze e degli Attestati aeronautici”,
emanato da ENAC il 24.02.2014, disciplina il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità  per i richiedenti ed i titolari di Licenze, Attestati e abilitazioni, in ottemperanza a quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n.216/2008 e dal Regolamento Aircrew (e relativi AMC) per i Piloti ed i Membri di Equipaggio di cabina.
Definizioni:
1. I.M.A.S.: Istituto di Medicina Aerospaziale (già  I.M.L), organo sanitario (AeMC) dell’
Aeronautica Militare.
2. AeMC: Centro Aeromedico certificato dall’ ENAC per erogare le prestazioni sanitarie
finalizzate al rilascio delle certificazione di idoneità  psicofisica per il conseguimento di una
licenza o di un attestato aeronautico.
3. AME: Esaminatore Aeromedico certificato dall’ ENAC per erogare prestazioni sanitarie
finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità  psicofisica per il conseguimento di una
licenza o di un’attestato aeronautico.
4. S.A.S.N.: organo sanitario (AeMC) del Ministero della Salute.
5. A.M.S.: struttura Aeromedica dell’ENAC.
Visite mediche autorizzate :
· Visita Iniziale: visita medica iniziale per il conseguimento di un certificato medico di
Classe 1,2,3 ecc..
· Visita Periodica: visita effettuata in occasione di rinnovo e/o convalida per accertare la
persistenza dell’idoneità  psicofisica a periodi di tempo determinati che sono: a) sotto i 60
anni ogni 12 mesi; b) sopra i 60 anni ogni 6 mesi (Visita di Classe 1).
· Visita addizionali: visita medica che viene eseguita presso un AeMC o un AME, fuori delle
scadenze previste per le visite periodiche,ogni qualvolta che il titolare di una licenza o di un
attestato si trovi nelle condizioni previste dal requisito MED. A. 020 del Regolamento
Aircrew e degli articoli applicabili del presente Regolamento.
Ma vediamo più nel dettaglio le principali novità  introdotte dall’Edizione n.2 del Regolamento
“Organizzazione Sanitaria e Certificazioni Mediche d’Idoneità  per il conseguimento
delle Licenze e degli Attestati aeronautici”.
A. Visita Medica Addizionale
Le visite mediche addizionali, nei casi previsti dal requisito MED.A.020 del Regolamento Aircrew e relativi AMC nei confronti dei titolari di un certificato medico di Classe 1 o 2, sono eseguite presso un AeMC certificato o presso un AME in possesso dei privilegi specifici per la classe di visita.
L’ENAC, su richiesta della Società  o dell’Ente da cui il Navigante dipende, può disporre l’invio a visita medica addizionale dei titolari di Licenza o Attestato quando sussiste il ragionevole sospetto che possano essere venuti meno i requisiti psicofisici di idoneità , con particolare riguardo ai fenomeni di abuso di alcool o di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell’idoneità  psicofisica, l’ENAC può:
a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica addizionale per un controllo
straordinario;
b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue
motivazioni all’interessato ed all’organo sanitario che ha emesso il giudizio.
B. Ricorso avverso il giudizio medico
Il ricorso avverso il giudizio medico, contrariamente a quanto avveniva in passato, deve essere
inoltrato, entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione recante l’esito della visita,
direttamente all’ ENAC e non più alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare.
C. Visite Mediche – Giudizio Medico
La novità  principale è l’introduzione di un quarto giudizio detto ” di rinvio” (deferimento o consultazione) per il giudizio di idoneità  all’AMS, nei casi individuati dal Regolamento Aircrew.”
Questa nuova procedura prevede che, nel caso in cui i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa applicabili per una particolare Licenza o Attestato non siano pienamente soddisfatti, il Certificato
medico o il rapporto medico non possa essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione sull’idoneità  e l’applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa
all’AMS dell’ENAC.
La procedura viene definita come deferimento della decisione all’AMS.
Il punto focale di questa novità  non sta solo nel fatto che la decisione passa alla struttura aeromedica di ENAC (AMS) ma che la stessa, per formulare un giudizio in funzione delle rilevanze
dei singoli casi, può avvalersi di esperti nelle varie discipline specialistiche fra cui la medicina aeronautica e, se necessario, del parere di esperti in operazioni di volo valutando, ai fini della decisione finale, i seguenti aspetti:
i. il deficit medico in relazione al contesto operativo;
ii. la capacità , l’abilità  e l’esperienza del richiedente nell’ambiente operativo in questione;
iii. l’effettuazione di un test medico in volo/al simulatore, se necessario;
iv. la necessità  di applicare eventuali limitazioni al certificato medico, o al rapporto medico, e
alle Licenze nel rispetto delle disposizioni della Part-MED.
Qualora il rilascio di un certificato medico o di un rapporto medico richieda l’applicazione di più di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla sicurezza del volo prima che
lo stesso certificato possa essere rilasciato.
Un AeMC o un AME, nei casi in cui sono delegati dall’AMS dell’ENAC ad emettere un giudizio di idoneità  in presenza di requisiti psicofisici non pienamente soddisfatti, devono indicare sul certificato, in accordo a quanto previsto dalla normativa EASA Part-MED, le eventuali limitazioni.
A supporto di quanto indicato, e per una maggiore comprensione, riportiamo di seguito una serie di norme estratte direttamente dalla Documentazione Ufficiale applicabile:
Estratto AMC1 MED:
AMC1 MED.A.020 – Decrease in medical fitness
If in any doubt about their fitness to fly, use of medication or treatment:
a) holders of class 1 or class 2 medical certificates should seek the advice of an AeMC or AME;
b) holders of LAPL medical certificates should seek the advice of an AeMC, AME, or of the GMP who
issued the holder’s medical certificate;
c) suspension of exercise of privileges: holders of a medical certificate should seek the advice of an
AeMC or AME when they have been suffering from any illness involving incapacity to function
as a member of the flight crew for a period of at least 21 days.
Visite Mediche
Le visite mediche periodiche finalizzate al rinnovo/riconvalida di certificati medici di Classe 1, o di Classe
2 possono essere effettuate dagli AeMC ed dagli AME autorizzati da ENAC.
La visita medica di accertamento periodico deve essere effettuata solo dietro presentazione, da parte dell’interessato, della licenza o dell’attestato nonché del certificato medico precedente Giudizio Medico
Il giudizio medico derivante dalla visita medica condotta presso un AeMC o da un AME può essere:
a) di idoneità ;
b) di non idoneità  temporanea;
c) di non idoneità ;
d) di rinvio (deferimento/consultazione) per il giudizio di idoneità  all’AMS, nei casi individuati dal
Regolamento Aircrew.
In caso di non idoneità  temporanea, l’interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dal giudizio prognostico, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il
giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l’infermità  o la lesione causa dell’inabilità  abbia avuto un esito tale da far ritenere che l’interessato sia in grado di esercitare le attività 
consentite dall’attestato o dalla licenza.
Se i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa applicabile per una particolare licenza o un attestato non sono pienamente soddisfatti, il certificato medico o il rapporto medico non può essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione sull’idoneità  e l’applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all’AMS dell’ENAC.
La decisione sull’idoneità  può essere delegata, nei casi previsti dalla normativa e con le modalità  stabilite da ENAC anche ad un AeMC o a un AME, che opera in consultazione con l’AMS
Visite Mediche effettuate all’estero
1. Il titolare o il richiedente di licenza di pilotaggio o attestato rilasciato dall’ENAC può sottoporsi a visita
medica di primo rilascio, rinnovo o di riconvalida dell’idoneità  psicofisica in uno qualsiasi dei Paesi
Europei o aderenti ad EASA. E’ inoltre possibile effettuare il primo rilascio, rinnovo o riconvalida
dell’idoneità  psicofisica presso gli organismi sanitari, situati al di fuori del territorio dell’Unione
Europea o di quello dei Paesi aderenti ad EASA purché l’AeMC, come previsto dalla norma, sia
certificato da EASA o l’AME sia certificato da uno dei Paesi Europei o aderenti ad EASA.
2. Copia del certificato o del rapporto medico di idoneità  psicofisica rilasciato dagli organi sanitari esteri
e della intera documentazione clinica relativa alla visita deve essere inviata all’AMS dell’ENAC a cura
dell’AeMC o dell’AME, presso il quale è stata effettuata la visita.
Ricorso avverso il giudizio medico Avverso il giudizio medico è ammesso ricorso a istanza di parte all’ENAC entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l’esito della visita medica.
Per i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni dipendenti dalle aziende di navigazione aerea, compresi i membri di equipaggio di cabina,di cui all’articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, l’ENAC si avvale della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare.
La Commissione competente visita il ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. La data di effettuazione della visita è comunicata al ricorrente con un anticipo non inferiore a dieci giorni.
Il ricorrente, nel corso della visita di appello, può produrre ulteriore documentazione sanitaria, formulare proprie osservazioni e può avvalersi, a proprie spese, dell’assistenza di un medico di sua fiducia.
La Commissione, nell’espletamento delle sue funzioni e per giustificati motivi, può richiedere all’interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini della formulazione del giudizio.
Il ricorrente ha il diritto di rifiutare ogni accertamento dandone comunicazione formale. Tale rifiuto costituisce atto di rinuncia al ricorso presentato. La Commissione in tal caso non procederà  alla formulazione
del giudizio Prima di formulare il suo giudizio, la Commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi presso strutture pubbliche e richiedere che il ricorrente venga sottoposto
a prove di abilità  al volo disposte dall’AMS dell’ENAC
Al termine del procedimento la Commissione emette il giudizio in merito all’accoglimento o al rigetto del ricorso lo trasmette all’AMS dell’ENAC entro sette giorni dall’emissione del giudizio stesso.
L’AMS dell’ENAC notifica al ricorrente il giudizio della Commissione e, nel caso di personale di volo impiegato in attività  di trasporto pubblico o di lavoro aereo anche al datore di lavoro, per i successivi atti di
competenza.
Nei casi di giudizio positivo di idoneità  conseguente ad un procedimento di ricorso, il relativo certificato medico sarà  rilasciato dall’AMS dell’ENAC.
Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico Il titolare di licenza od attestato che sia stato oggetto di un giudizio medico di non idoneità  psicofisica a carattere permanente, può chiedere all’AMS dell’ENAC la revisione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.
Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla documentazione ufficiale ENAC al link:
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1745280969/Regolamento_
Organizzazione_sanitaria_certif_mediche_ed.2.pdf
Sulla base della riorganizzazione sanitaria introdotta, i centri SASN e/o IMAS (ex IML) oggi riconosciuti da ENAC come AeMC per svolgere Visite di 1 e 2 Classe e/o Visite Addizionali, sono:
I.M.A.S. ROMA
I.M.A.S. MILANO
SASN CATANIA
SASN PALERMO
SASN MESSINA
SASN NAPOLI
SASN ROMA
SASN OSTIA FIUMICINO
SASN LIVORNO
SASN GENOVA
SASN TRIESTE
Per ogni informazione su indirizzi o numeri telefonici dei Centri SASN/IMAS, potete fare riferimento al seguente link del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/

In caso di dubbi e/o richieste ulteriori di chiarimento, potete rivolgerVi al nostro Rappresentante Longhi Guglielmo, Membro del Comitato degli Assistiti presso il Ministero della Salute.
Roma, 10 Giugno 2014
FIT CISL Piloti
www.fitcisl.org

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