14 Maggio 2012
Come noto, il Dlgs 247 del 30 dicembre 2010, in attuazione della direttiva 2007/59/CE, prevede una nuova disciplina per la certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità Europea.
In sostanza è una tappa del percorso per rendere omogenei gli attuali sistemi di certificazione dei macchinisti, che registrano in Europa una situazione diversificata.
Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 14 gennaio 2012, oltre ad introdurre una integrazione al processo per la verifica del possesso dei requisiti fisici e psicologici, individua un periodo temporale ben preciso per l’armonizzazione dei sistemi di certificazione, che deve concludersi entro il 14 gennaio 2017.
Vengono previsti due canali, uno riguarda gli abilitati alla condotta successivamente alla data del 14 gennaio 2012 ed uno inerente il personale abilitato in data antecedente.
Durante tale periodo, le Imprese Ferroviarie ed i Gestori Infrastruttura, alle cui dipendenze opera il personale che è in possesso di una abilitazione alla condotta di tipologia B, C, D, E ed F, devono provvedere alla conversione di tali abilitazioni; per il personale invece che viene abilitato alla condotta dopo il 14 gennaio 2012, la certificazione rilasciata deve essere conforme ai contenuti del Dlgs 247/2007.
All’art.27, il Dlgs 247/2007 prevede che le abilitazioni conseguite antecedentemente al 14 gennaio 2012, siano salvaguardate ai fini della loro conversione in conformità ai contenuti di tale decreto.
In conseguenza di ciò ed in base a quanto disposto all’art.10, viene previsto che il personale interessato deve aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo oppure un diploma di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Questo requisito aveva di fatto posto i presupposti per escludere dal percorso di conversione di abilitazione alla condotta tutto quel personale non in possesso di tali titoli di studio.
Come OO.SS. unitariamente ed in particolare come FIT-CISL ci siamo attivati per ricercare una soluzione che di fatto salvaguardi il personale abilitato alla condotta ma non in possesso del titolo di studio previsto dal Dlgs 247/2010, ritenendo che la questione sia discriminante e non tenga assolutamente conto dell’esperienza accumulata nell’attività di condotta.
Finalmente, come rilevabile dalla nota del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, allegata alla presente, la questione può dirsi positivamente superata.
In sostanza, il requisito del titolo di studio è soddisfatto con il possesso dell’abilitazione alla condotta conseguito in data antecedente alla data del 14 gennaio 2012 oppure con l’avvenuta comunicazione dell’inizio dello specifico corso, sempre entro tale data.
La Segreteria Nazionale