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PER LE GIOVANI GENERAZIONI : UN NUOVO APPRENDISTATO

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13 Ottobre 2011

Un parto con travaglio quadriennale. Ma alla fine ha visto la luce. Parliamo della delega che il governo ha avuto dal parlamento nel dicembre 2007, formalizzato come decreto legislativo n.167 del 14 settembre ultimo scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2011 e dunque divenuto “legge dello Stato” come enfaticamente i vecchi giuristi continuano a dire, marcando le maiusole. Materie della nuova legge: previdenza, lavoro e competitività  per favorire la cescita, disciplina dell’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

Per il neonato “Testo Unico dell’apprendistato” dunque, dal 25 ottobre 2011 parte la fase transitoria, di sei mesi, entro la quale le regioni dovranno armonizzare le proprie normative con quelle contenute nel Testo Unico. E attenti che nei sei mesi di transizione trovano applicazione le regolazioni vigenti prima dell’approvazione del Testo Unico, ricordando altresì che dell’offerta formativa da parte delle Regioni saranno immediatamente operative le disposizioni vigenti dei contratti collettivi di lavoro

La nostra Federazione dei Trasporti – dice Osvaldo Marinig, che per il dipartimento politiche sociali della FIT-CISL ha seguito questo dossier – richiama una particolare attenzione sul tema dato che le nuove norme abrogano le precedenti norme nazionali che regolavano l’apprendistato, fermo restando la disciplina dei contratti di apprendistato già  in essere

Il nuovo articolato – riconosce Marinig – contiene molti passi avanti, frutto del dialogo con le regioni e le parti sociali, che vanno nella giusta direzione di rendere l’apprendistato un contratto dedicato ed incentivato per favorire l’accesso al lavoro dei giovani, oggi in grande difficoltà . Inutile ricordare infatti che la disoccupazione nella fascia di età  fino a 25 anni, nel nostro Paese è, in media del 28%, mentre quella nella fascia di età  tra 25 e 64 anni, sempre in media, è del 7%.

Innanzitutto è stato chiarito che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato non solo all’occupazione, ma anche alla formazione dei giovani, per cui dovrà  diventare il contratto più usato per le assunzioni. E’ stato inserito nel nostro ordinamento il concetto di sistema “duale”, già  utilizzato in Germania e Austria dove i tassi di disoccupazione giovanile sono i più bassi d’Europa. La novità  sta dunque nell’ affermare che, il riconoscimento dei titoli di studio non avviene solo attraverso il percorso didattico all’interno della scuola. Anzi si vuole attribuire pari dignità  anche alla formazione ricevuta durante i periodi trascorsi “sporcandosi le mani”. Si vuole superare l’atavico pregiudizio, tutto italiano, che la formazione classica abbia un valore superiore a quella di tipo professionale e a quella che può maturare con esperienze nel mondo del lavoro. L’intento è di creare sinergie tra il mondo della scuola e quello del lavoro, per consentire un più rapido e congruente inserimento nel mercato del lavoro dei giovani L’obiettivo è di dare forza ad uno strumento che possa essere facilmente fruibile, economicamente conveniente, al fine di contrastare altre forme di inserimento nel mercato del lavoro che tendenzialmente provocano il precariato.

In tale ottica, – prosegue Marinig – un’importante novità  riguarda l’apprendistato di primo livello che viene denominato: “per la qualifica e per il diploma professionale”. La durata è definita in base alla qualifica o al diploma da conseguire. L’età  massima viene alzata a 25 anni, quella minima è stabilita in 15, mentre la regolazione dei profili formativi è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta dell’apprendistato che serve a ottemperare al diritto dovere di istruzione e finalizzato a recuperare tutti quei soggetti che hanno abbandonato la scuola e non hanno ancora ottenuto alcuna qualificazione professionale che gli consenta di entrare nel mondo del lavoro.

Quale ruolo per il sindacato, nella prospettiva che si è aperta?

Un protagonismo sempre più importante in quanto la disciplina generale dell’apprendistato è rimessa agli accordi interconfederali e alla contrattazione nazionale di categoria, mentre quella aziendale e territoriale funzionerà  attraverso il raccordo con la contrattazione nazionale. Infatti il Sindacato sarà  chiamato a rivedere gli standard professionali dell’apprendistato professionalizzante e di ricerca definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, a sottoscrivere intese specifiche che potranno intervenire sia a livello nazionale e che interconfederale anche in corso di vigenza contrattuale.

L’immagine dell’apprendistato è ancora legata a concetti di professionalizzazione di base, per non dire modesti. Mentre il problema italiano è in gran parte quello della carenza di qualificazione ai livelli medio-alti. Che risposte dà , in proposito, la nuova normativa?

In merito all’apprendistato di alta formazione e di ricerca – sottolinea Marinig – rileviamo che la principale innovazione contenuta nel Testo Unico è la possibilità  di utilizzare questo strumento contrattuale non solo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, ma anche ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori (ITS) e per il praticantato per l’accesso agli ordini professionali. Peraltro, sul versante dell’apprendistato professionalizzante la novità  principale è legata all’abbassamento a tre anni della durata massima, fatta salva la possibilità  di mantenere una durata di cinque anni per le figure professionali individuate dalla contrattazione collettiva nell’artigianato. Entro questi limiti la durata dell’apprendistato, anche quella minima è definita dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali che definiscono altresì la durata e le modalità  di erogazione della formazione in ragione dell’età  dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

Un repertorio nazionale delle professionalità .

Altre novità  introdotte – continua poi Marinig – prendono in considerazione l’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, di carattere trasversale che viene disciplinata dalle Regioni, tenute conto le caratteristiche dell’apprendista, con un monte massimo di 120 ore per la durata del triennio di apprendistato. Inoltre, con il fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite attraverso l’apprendistato e di favorire una migliore correlazione tra standard professionali e formativi viene istituito presso il Ministero del Lavoro il repertorio delle professioni, predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e attraverso un apposito organismo tecnico costituito da Ministero dell’Istruzione, associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e rappresentanti della conferenza Stato-regioni.

Ancora, è stato sciolto il dubbio a chi si dovesse fare riferimento per la gestione dei percorsi formativi nel caso in cui un’azienda avesse più sedi dislocate in diverse regioni. Per queste è stato stabilito che i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni potranno fare riferimento al percorso formativo della Regione deve è ubicata la sede legale dell’azienda.

Il nuovo Testo Unico apre poi la possibilità  di utilizzare l’apprendistato per i dipendenti in mobilità , per coloro che fanno praticantato negli studi professionali nonché per i somministrati a tempo indeterminato, oltre a consentire alla contrattazione collettiva di fissare percentuali di stabilizzazione degli apprendisti. E’ inoltre previsto, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività  in cicli stagionali, che i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano comprendere modalità  di svolgimento specifiche del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, ivi comprese le durate minime.

Il Dipartimento politiche sociali della Fit sottolinea poi che nel testo sono state apportati dei chiarimenti su alcuni punti che erano stati oggetto di interpretazioni non univoche nella fase di applicazione e di gestione della vecchia normativa. E’ stata confermata la possibilità  di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

Infine va ricordato che l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria per gli apprendisti si estende a: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la malattia, per l’invalidità  e la vecchiaia, la maternità  e l’assegno familiare.

Tutto bene dunque, una volta tanto? Un progetto che arriva felicemente al capolinea della concretezza operativa e fattuale?

Il passo avanti c’è ed è grande – conclude Marinig -ma il percorso di riforma, non è ancora completamente chiuso in quanto sono previsti dei confronti a livello Governativo su alcuni aspetti non certo secondaria come: -regolazione e contrasto degli abusi su tirocini e stage; -ottimale utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per la promozione dell’apprendistato e dell’occupazione giovanile;-miglioramento della regolamentazione di collaborazioni a progetto e partite iva. Le competenze acquisite dall’apprendista potranno poi essere certificate secondo modalità  definite a livello regionale sulla base dei repertori delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino.

Comunque – ci congeda Marinig – pensiamo di poter essere ottimisti. Il solco tracciato è ormai profondo.

In allegato riportiamo il testo del Decreto Legislativo.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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