25 Febbraio 2013
Conciliazione lavoro/famiglia: novità in corso
La legge di stabilità 2013 ha regolamentato ulteriormente la disciplina dei congedi parentali.
In particolare, il comma 339 modificadefinitivamente l’articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità , di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, inserendo il comma 1bis in virtù del quale anche le madri ed i padri italiani, come i loro colleghi dell’Unione europea, potranno fruire del congedo parentale ad ore.
Questa novità dovrebbe permettere una migliore gestione ed una maggiore flessibilità della cura del bambino, nonché una condivisione della stessa fra i genitori ed una migliore conciliazione famiglia-lavoro.
Per maggior chiarezza, la norma si riferisce ai congedi che spettano a ciascun genitore, lavoratore-dipendente, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato), per una durata totale di astensione di entrambi i genitori non superiore a dieci mesi.
Le novità introdotte sono:
A partire dal 1 gennaio 2013 tale congedo potrà essere fruito ad ore. Tale diritto sarà esercitabile solo qualora regolamentato dalla contrattazione collettiva di settore, che dovrà stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Considerazioni:
Come già specificato dall’ INPS (messaggio n. 1636 del 28 gennaio 2013), la fruizione oraria dei congedi parentali potrà essere esercitata solo previa contrattazione, pur non specificando a quale tipo, nazionale o decentrata, spetti la competenza in questione.
Il Dipartimento del Mercato del Lavoro della Cisl ha richiesto un incontro al Ministero per avere chiarimenti in merito.
Riteniamo tuttavia necessario, laddove ne esistano le condizioni, avviare tutte le relazioni sindacali del caso affinché le aziende riconoscano l’esercizio del diritto in questione.
Inoltre, in ordine alla possibilità di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, segnaliamo l’importanza di dover regolamentare anche tale aspetto attraverso accordi sindacali, onde evitare possibili pressioni e ripercussioni sui lavoratori da parte dell’azienda.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi successivi del confronto al fine di attivare in tempo utile tutte le relazioni sindacali del caso per garantire l’esercizio del diritto in ogni ambito.
In allegato il testo integrale delle modifiche introdotte e il relativo messaggio INPS.