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Il Decreto Lavoro

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Documenti - Il Decreto Lavoro

20 Settembre 2013

“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (iva) e altre misure finanziarie urgenti”

La legge 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013 (Decreto Lavoro) è entrata in vigore lo scorso 23 agosto, introducendo importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti che riguardano il mercato del lavoro.

Questa disamina delle novità , non vuole avere carattere esaustivo, ma mettere in evidenza le questioni che riteniamo più significative e urgenti per la nostra attività  sindacale. Abbiamo ritenuto di non inserire tutto il capitolo dell’occupazione giovanile che, vista l’importanza che ricopre, sarà  tema di una informativa a sé stante. Seguiranno inoltre approfondimenti tematici su alcuni argomenti di maggiore interesse.

Le misure introdotte dalla legge apportano un rinnovamento al mercato del lavoro e alle tante tipologie di contratti a cui fanno riferimento i nuovi rapporti occupazionali, come:

· apprendistato

· tirocini formativi e di orientamento

· contratto a tempo determinato

· distacco e contratto di rete

· lavoro intermittente

· collaborazioni coordinate e continuative a progetto

· lavoro accessorio

· procedura di conciliazione in caso di licenziamento

· associazione in partecipazione

· convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni (dimissioni in bianco).

Inoltre sono stati inserite alcune modifiche inerenti la disciplina dei seguenti istituti lavoristici:

· stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro

· solidarietà  negli appalti

· rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro

· pluriefficacia delle comunicazioni al centro per l’impiego

· tutela del lavoratore in somministrazione

· imprese agricole e assunzioni contestuali.

APPRENDISTATO

(art. 2 commi 2 e 3)

Entro il 30 settembre 2013 è demandato alla conferenza stato-regioni adottare le “linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167”. Le suddette linee guida interessano assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese.

In tale ambito possono essere previste le seguenti deroghe al d.lgs. 167/2011:

· il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

· la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

· in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

In mancanza di adozione delle linee guida entro il termine previsto, la disciplina derogatoria si considera operativa fino al 31 dicembre 2015.

Il decreto 76/2013 introduce anche una modifica all’articolo 3 del d.lgs. 167/2011, prevedendo che, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, il contratto possa essere trasformato in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Tale disposizione può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato preveda “la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

(art. 2 commi 4 e 7)

Con un comma inserito nell’art. 2 dalla legge di conversione si è stabilito che, per i tirocini di cui alle linee guida, definite il 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni, i datori di lavoro con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda e possono altresì accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il corrispondente servizio informatico.

Per quanto riguarda i tirocini formativi, il ministero sottolinea che la possibilità  per il datore di lavoro di fare riferimento alla sola regolamentazione della Regione in cui si trova la sede legale (art 2, comma 5 bis), deve essere intesa non come un obbligo bensì come una semplificazione per le imprese.

Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali e’ istituito, per l’anno 2014, presso il ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo un fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività  e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età .

In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità  per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

(art. 7 comma 1)

Il decreto introduce alcune modifiche alla legge 92/2012 (riforma Fornero) volte principalmente alla razionalizzazione di questo istituto.

Innanzitutto interviene sulla disciplina del contratto “acasuale” stabilendo che non è più necessario inserire la causale di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” quando trattasi di:

· primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

· in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Prima del decreto era previsto che i contratti collettivi potessero disciplinare la stipulazione di contratti a termine senza causale solo nell’ambito di un processo organizzativo particolare (cambiamenti tecnologici, start up, lancio prodotto innovativo ecc.) e nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità  produttiva.

Ora viene introdotta la possibilità  di proroga del contratto a termine “acausale”, ed è ammessa la prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito: per 30 giorni (se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi) o per 50 giorni (se la durata del contratto è superiore a 6 mesi), superati i quali il contratto si trasformerà  in “normale” contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sul punto va chiarito che la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in vigore del D.L. e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga”.

È abrogata la norma che prevedeva l’onere per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, il prolungamento del rapporto di lavoro entro il limite di 30 o 50 giorni, come sopra specificato.

Intervallo tra due contratti a termine

Il nuovo comma 3 dell’art. 7 del decreto modifica nuovamente gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, ripristinandoli a dieci o venti giorni (anziché i 60 – 90 giorni previsti dalla legge Fornero) a seconda che il primo contratto abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi.

Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.

Sul punto è importante evidenziare che le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine, nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità , non trovano applicazione:

· nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività  stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;

· in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività  non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto di un anno non potrà  essere prorogato a meno di una specifica delega in seguito ad accordi stipulati in azienda.

Per i lavoratori in mobilità , assunti ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, non trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001.

Ciò sta a significare che, in relazione alle assunzioni di tale categoria di lavoratori, non è necessario il rispetto della disciplina concernente l’indicazione delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” o il rispetto degli intervalli.

L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato, anche acausale, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

DISTACCO E CONTRATTO DI RETE

(art. 7 commi 2, 3 e 5)

Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma che disciplina l’istituto del distacco. Con tale intervento il legislatore ha inteso configurare “automaticamente” l’interesse dal distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell’ambito di un contratto di rete.

In particolare si prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, che abbia validità  ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità  dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile”.

La disposizione inoltre consente “la codatorialità  dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà  essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Sul piano di eventuali responsabilità  penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità  di eventuali illeciti – occorrerà  quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà  tra tutti i partecipanti al contratto.

LAVORO INTERMITTENTE

(art. 7, commi 2, 3 e 5)

Viene introdotto un limite nell’utilizzo dell’istituto. Tale disposizione stabilisce infatti che “in ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato“.

Verificata la legittima instaurazione del rapporto, disciplinata dagli artt 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro “nell’arco di tre anni solari”. Ne consegue che il conteggio delle prestazioni dovrà  essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni; tale conteggio dovrà  tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.

La sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore prevista nel caso in cui venga omessa la comunicazione obbligatoria prima dell’inizio della prestazione, non si applica qualora siano stati pagati i contributi previdenziali precedenti, da cui si evince la volontà  di non occultare la prestazione di lavoro.

Si evidenzia che il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”.

In tutti gli altri settori, un eventuale superamento del limite delle quattrocento giornate determinerà  la “trasformazione” del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il Legislatore ha prorogato fino al 1° gennaio 2014 il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente che, stipulati precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18 luglio 2012), non siano più compatibili con la nuova disciplina.

CO.CO.PRO

(art. 2 comma 2 lett c e d)

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003, volte in particolare a sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti successivamente alla riforma del 2012.

Compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”

Nel modificare l’art. 61 del suddetto decreto, il D.L. n. 76/2003 chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”, sostituendo la disgiuntiva “o” con la congiunzione “e”. L’intervento vuole pertanto evidenziare l’incompatibilità  dell’istituto con attività  che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente “esecutivi”) e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente “ripetitivi”).

Attività  di ricerca scientifica

Viene chiarito che “se il contratto ha per oggetto un’attività  di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente”.

La modifica vuole evidentemente chiarire l’intrinseco legame tra la durata del rapporto di collaborazione e la realizzazione del progetto.

Nell’ambito delle attività  di ricerca scientifica la durata “determinata o determinabile, della prestazione di lavoro”, da indicare nel contratto strettamente connessa all’oggetto della ricerca. Se pertanto tale ricerca “viene ampliata o prorogata nel tempo” il Legislatore ha previsto un automatico “ampliamento” dello stesso progetto, legittimando la prosecuzione dell’attività  del collaboratore senza particolari formalità .

Ciò non toglie che, per ragioni di opportunità , di tale circostanza si possa dare atto nella sottoscrizione dell’iniziale contratto di collaborazione o in successive comunicazioni effettuate dal committente ai propri collaboratori a progetto.

Attività  di vendita di beni e servizi

Il D.L. n. 76/2013 chiarisce che, attraverso call-center outbound, il ricorso al lavoro a progetto è ammesso sia per le attività  di vendita diretta di beni, sia per le attività  di servizi.

Forma del contratto

Viene chiarito che il contratto di collaborazione a progetto è un contratto rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di legittimità  dello stesso (c.d. forma scritta ad substantiam). Nell’elencare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto, il D.L. n. 76/2013 elimina infatti la locuzione “ai fini della prova”. Fino all’attuale decreto, i contenuti del contratto (descrizione del progetto, corrispettivo, durata ecc..) erano richiesti solo ai fini di una eventuale prova, mentre ora diventano essenziali ai fini della validità  del contratto stesso.

LAVORO ACCESSORIO O CON VOUCHER

(art. 7, comma 2 lett. e, f)

In materia di lavoro accessorio il D.L. n. 76/2013 evidenzia che la legittimità  del ricorso all’istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità  proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico.

Il limite economico rimane quello introdotto dalla L. 92/2012: compenso massimo solare, pari a 5000 euro (2000 nel caso di singolo committente se imprenditore).

È stato infatti eliminato l’inciso “di natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio, il che rafforza ancor di più l’orientamento già  espresso secondo il quale l’occasionalità  delle stesse non assume alcuna valenza ai fini dell’attivazione dell’istituto.

Il Legislatore prevede inoltre una particolare disciplina del lavoro accessorio nell’ambito di progetti promossi da PP.AA., al fine di poter impiegare più efficacemente “specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità , di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali”. In tal caso occorre tuttavia attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per l’individuazione delle “specifiche condizioni, modalità  e importi dei buoni orari”.

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE IN CASO DI LICENZIAMENTO (art. 7 comma 4)

Il D.L. n. 76/2013 chiarisce alcuni aspetti della procedura di conciliazione obbligatoria e preventiva, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della L. n. 604/1966).

In particolare si prevede che la procedura non trovi applicazione per:

· superamento del periodo di comporto (art.2110 del c.c.);

· licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità  occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

· interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere.

La stessa procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione Territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN ASPI (art. 7, comma 5 lett. b)

In via sperimentale e straordinaria la nuova legge prevede diverse tipologie di agevolazioni in caso di nuove assunzioni. Oltre all’incentivo economico per le assunzioni di giovani tra i 18 e 29 anni (di cui parleremo in una ulteriore informativa) è stato introdotto un incentivo ai datori di lavoro che assumano lavoratori che sono in regime di ammortizzatore sociale (ASPI). I datori possono richiedere all’INPS l’indennità  residua spettante al lavoratore in ASpI. Si tratta, quindi, di un contributo mensile corrispondente alla metà  dell’indennità  percepita, per il restante periodo successivo all’assunzione (ricordiamo che l’importo massimo mensile ASpI previsto per il 2013 è di euro 1152,90 circ. inps n. 14/2013). L’agevolazione è prevista solo qualora il contratto sia a tempo pieno ed indeterminato, e sempre che non si tratti di un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti, dalla stessa azienda o da azienda che, seppur appartenente ad altro settore produttivo, abbia assetti societari sostanzialmente coincidenti all’impresa che ha effettuato il recesso.

FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETA’

(art. 7 comma 5 lett. c)

La nuova legge proroga il termine di costituzione dei Fondi Bilaterali di Solidarietà  previsti dalla legge 92/2012, portando la scadenza al 31 ottobre 2013. Allo scadere di tale termine, se i fondi non sono stati costituiti, il sostegno al reddito per i lavoratori interessati sarà  assicurato, a partire dal 1 gennaio 2014, dall’attivazione del Fondo di Solidarietà  residuale come previsto dalla legge Fornero.

Viene altresì prorogato alla stessa data del 31 ottobre 2013 il termine per l’adeguamento dei fondi già  esistenti (trasporto aereo, ferrovie) e per la creazione del fondo bilaterale per i settori e le tipologie di lavoro non coperti dalla normativa di integrazione salariale, con oltre quindici dipendenti.

CONVALIDA DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI

E DELLE DIMISSIONI

(dimissioni in bianco art. 7 comma 5 lett. d)

La specifica normativa sulle dimissioni entro il terzo anno di vita del bambino (compreso adozione e affidamento) è invariata, anche per le sedi previste a convalidarle (DTL, centro per l’impiego, sedi previste dalla contrattazione collettiva ecc..).

Il D.L. n. 76/2013 estende ora la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni, per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ad altre forme di impiego.

In particolare sono estese le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 dell’art. 4 della L. n. 92/2012, anche:

– alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2013 (con esclusione pertanto delle prestazioni rese ai sensi del comma 2 e 3 del medesimo art. 61);

– alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549, comma 2, c.c.

Rispetto a tali rapporti, pertanto, sarà  possibile convalidare la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni secondo le modalità  già  previste per i rapporti di lavoro subordinato. Ricordiamo che il collaboratore può recedere dal rapporto prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale possibilità  sia prevista nel contratto individuale di lavoro.

CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

(art. 7 comma 7)

Si ritorna alla normativa antecedente la legge Fornero, per cui i disoccupati potranno svolgere un’attività  lavorativa in forma subordinata od autonoma purché non si superi il limite di 8000 euro lordi annui, in caso di lavoro subordinato, e di 4.800 euro lordi se trattasi di lavoro autonomo. Il limite è sempre di 8000 euro se derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

(art. 7 comma 7)

Arriviamo all’associazione in partecipazione, che ora impone di mettere in regola entro la fine di settembre il ricorso abusivo a questo genere di collaborazione, tramite assunzioni a tempo indeterminato o di apprendistato, secondo le direttive sindacali.

In sede di conversione del D.L. n. 76/2013, è stata introdotta una importante deroga alla disciplina limitativa della associazione in partecipazione, introducendo un comma 2 bis all’art. 2549 c.c. secondo il quale “le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento“.

Rispetto a tali categorie di soggetti non trova dunque applicazione il limite massimo di tre associati introdotto dalla L. n. 92/2012.

Per quanto concerne gli associati di società  cooperative va tuttavia chiarito che la certificazione dei relativi contratti non deve essere intervenuta necessariamente prima della entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2013.

BANCA DATI POLITICHE ATTIVE E PASSIVE (art.8)

Per razionalizzare gli interventi di politica attiva e garantire l’attivazione della Garanzia Giovani, l’art. 8 del decreto prevede la creazione, presso il Ministero del lavoro, della “Banca dati delle politiche attive e passive”.

Tale banca, che costituisce un elemento aggiuntivo al sistema informativo della borsa continua nazionale del lavoro, sarà  realizzata senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e raccoglierà  le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi loro erogati e le opportunità  di impiego. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, concorrono le Regioni, le Province autonome, le Province, l’INPS, Italia Lavoro, il Ministero dell’istruzione, università  e ricerca scientifica, il Ministero dell’Interno, il Ministero dello Sviluppo Economica, le Università  pubbliche e private e le Camere di commercio.

In essa confluiscono la Banca dati percettori di ammortizzatori sociali e l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati nonché dei lavoratori che usufruiscono dell’incentivo all’esodo in base all’ articolo 4, comma 5 L della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il Ministero del lavoro è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati politiche attive passive.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE (art. 9)

Viene introdotto l’obbligo di depositare presso la Direzione territoriale del lavoro i contratti aziendali stipulati in deroga alla disciplina legale e contrattuale collettiva in alcune materie (orario di lavoro, appalti, contratti a termine, lavoro a progetto, ecc) ai sensi dell’art.8 della legge n.148/2011.

· Pluriefficacia delle comunicazioni al Centro per l’impiego

Il D.L. n. 76/2013, con una disposizione di interpretazione autentica, stabilisce che “le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province“.

La disposizione ripercorre l’orientamento interpretativo già  formalizzato dal Ministero del Lavoro, con riferimento alla applicazione dell’art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/1988, in materia di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale per mancata comunicazione all’INPS da parte del lavoratore dello svolgimento di una nuova attività .

Ne consegue che, sotto il profilo ispettivo, il personale del Ministero e degli Istituti dovrà  verificare se una eventuale nuova attività  svolta dal lavoratore che percepisce un trattamento di integrazione salariale possa risultare da una comunicazione al Centro per l’impiego, prima di procedere alla applicazione del citato art. 8 che, come noto, prevede la decadenza dal diritto all’integrazione in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso lavoratore.

Viene introdotta una importante semplificazione per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie, chiesta dalla Cisl in più occasioni, stabilendo che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro a carico delle aziende sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori, quale, ad esempio, l’obbligo di comunicazione dell’accettazione di un lavoro a termine da parte di un percettore di ammortizzatori sociali.

· Società  a responsabilità  limitata semplificata

Il decreto prevede l’eliminazione del limite di età  di 35 anni per la costituzione di SRL semplificate ex Art. 2463-bis, c.c. È previsto inoltre che gli amministratori delle società  possano essere anche soggetti diversi dai soci.

· Società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto

La disciplina della SRL a capitale ridotto di cui all’articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 è stata ricondotta a quella della SRL semplificata. Le SRL a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto, sono qualificate società  a responsabilità  limitata semplificata.

· Start-up innovative

Il decreto interviene sull’articolo 25 del DL 179/2012 in materia di startup innovative, semplificandone le procedure e modificando i requisiti necessari alla definizione di start-up innovativa.

· Solidarietà  negli appalti

La materia degli appalti ha subito negli ultimi tempi continue modifiche. Anche il decreto 76 apporta una novità : il regime della solidarietà  trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, fatta eccezione per i contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 D.L.vo 165/2001).

· Lavoro degli immigrati

Vengono modificate alcune norme in tema di lavoro degli immigrati. L’art 9 comma 7 afferma che il datore di lavoro, al momento di instaurare un rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario che risieda all’estero, deve verificare, presso il centro impiego competente per territorio, se esiste la disponibilità  di un lavoratore presente già  sul territorio nazionale. La disponibilità  deve essere documentata (dal centro impiego). In conseguenza di ciò viene abrogato l’art. 4 del 286/2003 che prevedeva una ricerca della disponibilità  dei lavoratori da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione. Come si evince, si tratta di una opportunità  che viene offerta ai lavoratori disponibili, italiani e stranieri, iscritti nelle liste per l’impiego, fermo restando il fatto che ciò non costituisce garanzia dell’avvio di un nuovo rapporto di lavoro.

Inoltre vengono semplificate le procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale: il contingente triennale degli stranieri ammessi ai corsi viene determinato da un decreto del ministero del lavoro. Il contingente è fissato il 30 giugno successivo al triennio, permettendo quindi alle imprese di pianificare meglio l’attività . La programmazione degli ingressi è ampliata per quanto concerne la durata; è prevista comunque una fase transitoria durante la quale gli ingressi non saranno contingentati.

In aggiunta a quanto sopra, con il comma 8-bis è prevista la possibilità  della conversione del permesso di studio a lavoro. Ora, lo straniero che ha conseguito in Italia un titolo di studio – dottorato, master universitario di secondo livello, laurea triennale o specialistica – può essere iscritto tra i soggetti in cerca di occupazione per un periodo non superiore ad un anno.

  • Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori non accompagnati

Sono previste risorse economiche per il fondo a sostegno dei minorenni non aventi la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovino privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

  • Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto stabilisce che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività  Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.

SETTORE MARITTIMO: SUBENTRO DELL’INPS

(art. 10 comma 5)

La nuova legge cambia anche la modalità  di gestione contabile della maternità , malattia ed infortunio dei marittimi. Dal 1° gennaio 2014 l’INPS subentrerà  all’INAIL nella gestione dei rapporti attivi e passivi delle suddette attività .

CALCOLO DEL REDDITO PER LA PENSIONE DI INABILITA’ (art. 10 comma 5)

Il limite di reddito ai fini del diritto della pensione di inabilità  a favore dei mutilati ed invalidi civili deve essere calcolato con riferimento al solo reddito IRPEF, escludendo quindi i redditi percepiti da altri componenti il nucleo familiare, contrariamente a quanto precedentemente affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7320/2013.

Dipartimento Politiche Sociali

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