27 Febbraio 2014
trasversale nell’apprendistato professionalizzante.
Il Testo Unico sull’apprendistato (D.Lgs. 167/2001) prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, sia integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per il triennio e disciplinata dalle Regioni, tenuto conto dell’età ‘, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Il documento approvato disciplina in modo omogeneo la formazione trasversale nelle diverse Regioni. Nello specifico esso stabilisce che, il numero di ore di formazione dipenda dal titolo di studio posseduto dall’apprendista, stabilendo:
· 120 ore per gli apprendisti con titolo di studio inferiore alla licenza media;
· 80 ore per coloro che sono in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di diploma o qualifica professionale;
· 40 ore per i laureati.
Vengono inoltre individuati i contenuti della formazione trasversale, si stabiliscono i requisiti per consentire alle imprese di impartirla in azienda, si apre alla possibilità della formazione a distanza.
Lo stesso documento conferma quanto stabilito dal pacchetto lavoro del governo Letta (art.2 della legge n.99/2013) ovvero:
· obbligatorietà del piano formativo individuale esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
· registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2005;
· formazione per le imprese multilocalizzate nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
26 febbraio 2014
Dipartimento Politiche Sociali