Venerdì 26 Aprile 2024 - 07:09

L’INPS indica i criteri di fruibilità  del congedo parentale in modalità  oraria

Documenti

Documenti / L’INPS indica i criteri di fruibilità  del congedo parentale in modalità  oraria
Documenti - L’INPS indica i criteri di fruibilità  del congedo parentale in modalità  oraria

9 Settembre 2015

Dopo la pubblicazione in G.U.del D.lgs n. 80/2015 che ha modificato alcune misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, vita e di lavoro, l’Inps, con circolare n.152 del 18 agosto, indica i criteri di fruizione, computo,
indennizzo nonché le modalità  procedurali per usufruire del congedo parentale in modalità  oraria, in
attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act). Di seguito riepiloghiamo la
sintesi dei provvedimenti riportati nella circolare Inps, che alleghiamo.
Fruibilità  oraria
Per fruire del congedo parentale a ore i genitori, che risultino essere dei lavoratori dipendenti, possono fare
riferimento a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva per la definizione dei criteri di calcolo della base
oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Nel caso di mancanza
di disposizioni regolate dalla contrattazione collettiva, i genitori possono fruire del congedo ad ore in misura
pari alla metà  dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
In entrambi i casi, il genitore richiedente ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del
periodo di congedo parentale richiesto. E’ prevista la possibilità  per il lavoratore e il datore di lavoro di
concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività  lavorativa,
tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo
parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
Criteri di fruizione
L’introduzione della fruibilità  oraria del congedo parentale non modifica la durata del congedo parentale e
quindi rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti
possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
In sintesi:
· sia alla madre che al padre spetta di godere di un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro da ripartire
tra i due genitori fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino. Spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o lavoratore autonomo o perché
appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati;
· alla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità , un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
· al padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi;
· se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10
mesi;
2
· se il padre usufruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi, il periodo complessivo dei congedi per i
genitori è elevato a 11 mesi complessivi, quindi il padre potrà  usufruire di un periodo complessivo di 7
mesi.
I genitori possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità  loro consentite (giornaliera o mensile o
oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il
congedo parentale è fruito in modalità  oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
La fruizione oraria del congedo parentale è incumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.
maternità /paternità .
Comunque, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità  di fruizione del
congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità .
Computo ed indennizzo
Il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è
effettuata in modalità  oraria.
Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, il congedo parentale è computato nell’anzianità 
di servizio ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità  e agli altri premi o mensilità  o
trattamenti accessori eventualmente erogati. E’ retribuito con un trattamento economico pari al 30% della
retribuzione fino al sesto anno di età  del bambino e per un periodo massimo di 6 mesi complessivo fra i
genitori, salvo trattamento migliorativo previsto dalla contrattazione collettiva. Dal compimento del sesto
anno di età  del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in
cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per il 2015
1.255,97 euro). Dall’ottavo anno di età  del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non sarà 
retribuito. I periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa.
La base retributiva di riferimento corrisponde alla retribuzione media giornaliera del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo parentale.
Presentazione della domanda
La richiesta di fruibilità  oraria del congedo parentale deve essere presentata, a cura del lavoratore all’Inps
attraverso apposita domanda, che è diversa dalla domanda per la richiesta del congedo parentale giornaliero o
mensile, in modalità  on line dichiarando:
· se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale
previsto dall’art. 32 del T.U. n.151/2001;
· il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità  oraria;
· il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
La domanda di congedo parentale dovrà  essere presentata all’Inps prima dell’inizio del congedo, al limite
anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Cosa diversa sono i termini di preavviso per la richiesta al datore di
lavoro. Secondo la nuova disciplina, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità , il genitore è tenuto a preavvisare
il datore di lavoro secondo le modalità  e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di
preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non
inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.
3
Modalità  di presentazione della domanda telematica
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
· WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS
(www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà  selezionare
le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità “, “Acquisizione domanda”;
· CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero
06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario
applicato dai diversi gestori telefonici;
· PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente
seguendo le istruzioni indicate nella procedura.
Il Dipartimento Politiche Sociali

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it