9 Settembre 2015
L’INPS con la circolare del 12/8/2015, n. 149 fornisce le indicazioni relative al Lavoro accessorio secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt. 48, 49, 50 e dalla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
L’art 48, comma 1, del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.
Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo € 4000) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT
Una importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”. Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso: la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015. Per tale fattispecie si rimanda alla Circolare 169 del 16/12/2014.
Dipartimento Politiche sociali